IL RETTORE Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e successive modifiche e integrazioni che dettano norme in materia di archivi, procedimenti e documenti amministrativi; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1997, con la quale e' stato approvato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione centrale, che regolamenta anche la gestione dei procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevede che le amministrazioni pubbliche siano regolate anche mediante atti di organizzazione; Visti gli artt. 1.2 e 1.3 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' (decreto rettorale n. 1953 del 24 novembre 1995), con i quali viene ribadita la pubblicita' dei documenti amministrativi prodotti dall'Ateneo; Vista la legge 11 dicembre 1984, n. 839, che detta norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, coordinata con l'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: E' emanato il regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti dal protocollo all'archivio storico per l'amministrazione centrale, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante; Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 11 dicembre 1997 Il rettore: Marchesini REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, TENUTA E TUTELA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DAL PROTOCOLLO ALL'ARCHIVIO STORICO PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'amministrazione centrale, nonche' la gestione dell'archivio dell'Universita' degli studi di Padova. Art. 2. Definizione di documento amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova 1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attivita' amministrativa. 2. Per documenti dell'Universita' degli studi di Padova si intendono quelli prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attivita' o l'esercizio delle proprie funzioni dall'amministrazione centrale e dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto. Art. 3. Definizione di Amministrazione centrale 1. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici incaricati delle funzioni amministrative, tecniche e contabili di supporto all'attivita' del rettore e del direttore amministrativo o dei loro delegati. 2. Gli uffici dell'amministrazione centrale sono individuati con decreto del direttore amministrativo. 3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'amministrazione centrale e' costituita dagli uffici indicati al successivo art. 83. Art. 4. Definizione di struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto 1. Per struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto, si intende l'unita' organizzativa che svolge le funzioni didattiche, di ricerca e di servizio con propri organi di governo, cioe' facolta', dipartimenti, istituti, centri, biblioteche, osservatori, etc. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto sono quelle elencate nell'allegato 6 del presente regolamento. Art. 5. Definizione di archivio 1. Per archivio si intende il complesso dei documenti prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria attivita' e l'esercizio delle proprie funzioni dall'Universita' degli studi di Padova. 2. Fanno parte dell'archivio dell'Universita' degli studi di Padova anche gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo. Art. 6. Suddivisioni dell'archivio 1. L'archivio e' suddiviso funzionalmente in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico. 2. Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse corrente. 3. Per archivio di deposito si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta piu' necessaria una trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico. 4. Per archivio storico si intende il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa l'effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne nella sezione separata d'archivio, le cui funzioni sono descritte al capo VII. 5. L'archivio corrente e' conservato dai responsabili dei procedimenti amministrativi, l'archivio di deposito e l'archivio storico sono invece conservati dall'archivio generale di Ateneo, le cui funzioni sono descritte all'art. 10. Capo II DISPOSIZIONI GENERALI Art. 7. Unicita' dell'archivio 1. L'archivio, pur suddiviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, e' unico. Art. 8. Diritto di accesso e diritto di consultazione 1. Gli uffici, in armonia con la normativa vigente, assicurano il principio della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso ai documenti dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito, nonche' il diritto alla consultazione dei documenti dell'archivio storico. Art. 9. L'Archivio generale di Ateneo 1. L'archivio storico e' conservato dalla sezione separata d'archivio, cioe' dall'unita' organizzativa istituita presso l'amministrazione centrale e dipendente dall'"archivio generale di Ateneo". 2. L'archivio generale di Ateneo e' un'infrastruttura tecnica complessa che svolge funzioni di servizio sia per l'amministrazione centrale che per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto. Art. 10. Funzioni dell'Archivio generale di Ateneo 1. L'archivio generale di Ateneo: a) coordina la gestione del protocollo, esercita il controllo sulla formazione dell'archivio corrente e provvede alla tenuta dell'archivio di deposito e dell'archivio storico dell'amministrazione centrale; b) coordina la gestione del protocollo, dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto; c) cura il versamento dell'archivio storico di ciascuna struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto alla sezione separata d'archivio; d) provvede alla gestione della sezione separata d'archivio. 2. La direzione dell'archivio generale di Ateneo, come previsto dalla normativa vigente, e' affidata a personale in possesso del diploma di laurea e del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole per archivisti e bibliotecari istituite presso le universita' degli studi o riconosciuti equipollenti. Art. 11. Promozione e valorizzazione dell'archivio 1. Nel rispetto dello statuto vigente e della "dichiarazione di particolare importanza" dell'archivio, disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto del 16 marzo 1992, l'Universita' cura la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'archivio attraverso l'ampliamento dei servizi (sala di studio, inventariazione, etc.), la realizzazione di mostre (esposizioni, cataloghi, etc.), l'organizzazione di conferenze (seminari, stages, workshop, etc.) e la gestione di attivita' didattiche e divulgative rivolte anche al territorio e al mondo della scuola. 2. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo deve trasmettere entro il 30 novembre di ogni anno al rettore, al direttore amministrativo e alla commissione archivi (i compiti di quest'ultima sono descritti agli artt. 86-88) una relazione sugli obiettivi da raggiungere e le proposte per migliorare il funzionamento del servizio d'archivio. 3. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al rettore, al direttore amministrativo e alla commissione archivi una dettagliata relazione relativa all'anno precedente e riguardante: a) l'orario di apertura al pubblico della sala di studio; b) il numero di frequentatori della sala di studio, con statistiche disaggregate in rapporto alla ricerca svolta (personale interno, docenti, ricercatori, studenti, professionisti, etc.); c) le pubblicazioni scientifiche di carattere tecnico (inventari, indici, guide, etc.); d) le pubblicazioni scientifiche di carattere didattico e divulgativo; e) il restauro e le riproduzioni di sicurezza dei documenti; f) l'attivita' scientifica, distinta in attivita' propria e attivita' svolta con la collaborazione di terzi; g) l'attivita' di ricerca d'archivio svolta per conto terzi. Capo III IL DOCUMENTO Art. 12. Produzione dei documenti 1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici. Art. 13. Inalienabilita' dei documenti 1. I documenti, secondo quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni inalienabili. Art. 14. Tipologia dei documenti 1. I documenti si distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni e documenti acquisiti (quest'ultimi indicati all'art. 5, comma 2) durante lo svolgimento della propria attivita' o l'esercizio delle proprie funzioni. 2. I documenti vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni previste nei successivi articoli, in particolare al capo IV e capo V. 3. Con apposito provvedimento del direttore amministrativo sono individuati i documenti da non protocollare. Art. 15. Documenti interni 1. I documenti interni sono quelli scambiati tra uffici che afferiscono al medesimo protocollo. 2. Essi si distinguono in: a) documenti di preminente carattere informativo; b) documenti di preminente carattere giuridicoprobatorio. 3. I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici. 4. I documenti interni di preminente carattere giuridicoprobatorio sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attivita' svolta e alla regolarita' delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. Art. 16. Delibere, decreti, verbali, circolari e contratti 1. Le delibere, i decreti, i verbali, le circolari e i contratti, in quanto documenti interni di preminente carattere giuridicoprobatorio e fondamentali per la gestione dei procedimenti amministrativi, vanno protocollati. 2. La registrazione a protocollo deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro approvazione (nel caso di delibere e verbali) o sottoscrizione (nel caso di decreti, circolari e contratti). Art. 17. Serie delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti e rispettivo repertorio generale 1. Ciascun complesso delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti costituisce una serie. 2. Ciascuna serie delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti deve essere corredata da un proprio repertorio generale. 3. Nel repertorio generale vanno riportati gli elementi obbligatori del protocollo (descritti all'art. 30) e un ulteriore numero progressivo, denominato "numero di repertorio", che identifica il documento all'interno della serie. 4. Il numero di repertorio va separato dal numero di protocollo da una barretta e dalla sigla della unita' organizzativa responsabile cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo. 5. La numerazione del repertorio generale ha cadenza annuale, cioe' inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 18. Gestione del repertorio generale delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti 1. Sono istituiti il repertorio generale delle delibere del senato accademico, il repertorio generale delle delibere del consiglio di amministrazione, il repertorio generale dei decreti (comprendente quelli del rettore, del direttore amministrativo e quelli dei dirigenti), il repertorio generale dei verbali, il repertorio generale delle circolari e il repertorio generale dei contratti. 2. Presso la direzione amministrativa (o ufficio delegato) sono conservati i repertori generali e le serie relativi agli ultimi cinque anni. 3. I repertori generali e le serie esaurite da oltre cinque anni vanno conferiti all'archivio di deposito, con le procedure descritte all'art. 74. Art. 19. Gestione e archiviazione delle delibere dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti 1. Per ogni delibera, decreto, verbale, circolare interna e contratto devono essere prodotti di norma due originali, ferme restando le copie dichiarate conformi e le copie di carattere informativo riprodotte per le esigenze d'ufficio. 2. Nel caso di circolare esterna, cioe' di circolare ricevuta, deve essere prodotta una copia semplice. 3. Un originale va conservato nella rispettiva serie (serie delle delibere del consiglio di amministrazione, serie dei decreti, etc.) e ordinato secondo il numero di repertorio; l'altro originale e la copia della circolare esterna, invece, vanno conservati nel rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo, inserto), cioe' insieme ai documenti che afferiscono al medesimo procedimento amministrativo. Art. 20. Elementi di garanzia e di informazione dei documenti 1. I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto sul quale sono scritti, devono riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni: a) stemma dell'Universita' e la dicitura "Universita' degli studi di Padova"; b) divisione o struttura di riferimento con l'eventuale articolazione nella unita' organizzativa responsabile (sezione, ripartizione, ufficio, etc.); c) indirizzo completo (via, numero, c.a.p., citta', provincia, stato); d) numero di telefono; e) numero di telefax; f) indirizzo di posta elettronica; g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso; h) numero di protocollo; i) numero di repertorio generale delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti; l) indice di classificazione composto da titolo, classe, fascicolo e da altre eventuali suddivisioni; m) numero degli allegati; n) descrizione degli allegati; o) numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente; p) oggetto del documento; q) sigla del responsabile della immissione dei dati con relativa firma autografa o informatica (digitale); r) sigla del responsabile del procedimento amministrativo con relativa firma autografa o informatica (digitale) e, qualora ritenute necessarie, anche le sigle del responsabile della composizione del testo (o immissione dati) e del direttore di divisione o di chi ne fa le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale); s) eventuale nome informatico assegnato d'ufficio al documento stesso (nome del file). 2. Per l'amministrazione centrale il modello di carta intestata e' adottato con le procedure descritte nell'art. 81, mentre le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto comunicano all'amministrazione centrale il rispettivo modello cartaceo adottato. Art. 21. Tutela della riservatezza 1. I documenti, le banche dati e il protocollo devono essere prodotti, in armonia con la normativa vigente, in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili. Art. 22. Originale e minuta del documento 1. Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in originale e in minuta. 2. Per originale si intende la redazione definitiva del documento, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, formulario amministrativo, firma, etc.). 3. Per minuta si intende l'originale del documento conservato "agli atti", cioe' nel fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo trattato. 4. Sia l'originale che la minuta vanno corredati di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta. Art. 23. Gestione e archiviazione dell'originale e della minuta del documento 1. L'originale del documento va di norma spedito. 2. Qualora i destinatari siano piu' di tre, e' autorizzata la spedizione di copie dell'originale. 3. La minuta del documento, sulla quale viene apposta la dicitura "minuta", va conservata nel fascicolo cui afferisce. Art. 24. Copia del documento 1. La copia informale dell'originale, inviata a titolo informativo agli organi o agli uffici e che non attivi procedimenti amministrativi, va eliminata a cura del destinatario. 2. Al fine di agevolarne l'eliminazione, su ciascuna copia va impressa la dicitura "copia" a cura dell'ufficio protocollo o dell'ufficio mittente. 3. Per la copia informatica, in analogia a quanto disposto nel comma precedente, saranno attivate delle procedure automatizzate di eliminazione. Art. 25. Uso dei sistemi informatici telematici e di posta elettronica 1. L'uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica per la redazione dei documenti amministrativi e' consentito se conforme ai criteri e alle modalita' di elaborazione, protezione, sicurezza e trasmissione dettati dalla normativa vigente. Art. 26. Uso del telefax 1. I documenti inviati via telefax si distinguono in: a) documenti di preminente carattere informativo; b) documenti di preminente carattere giuridicoprobatorio. 2. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere informativo e' consentito al solo fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini e tra l'amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto. 3. L'uso del telefax per documenti di preminente carattere giuridicoprobatorio, cioe' per documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi, deve rispettare la seguente procedura: a) il documento in partenza via telefax reca la dicitura "Il documento originale verra' spedito per posta ordinaria" ed e' successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; b) il documento in arrivo deve essere di norma fotoriprodotto con l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via telefax" ed e' successivamente acquisito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; c) il responsabile del procedimento amministrativo, acquisito il documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto via telefax, riportando nell'originale tutte le informazioni relative (numero di protocollo, classificazione, etc.); d) il documento interno puo' essere conservato in copia telefax con l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via telefax". Art. 27. Uso della posta elettronica 1. L'uso della posta elettronica (E-Mail) e' consentito al solo fine di velocizzare lo scambio di informazioni con enti pubblici, enti privati, cittadini e tra l'amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto. 2. Il documento prodotto mediante posta elettronica deve essere trattato come segue: a) il documento in partenza deve essere stampato e deve recare la dicitura "Il documento originale verra' spedito per posta ordinaria" e deve essere successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; b) il documento in arrivo deve essere di norma stampato con l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via posta elettronica" ed e' successivamente acquisito per via ordinaria a cura del responsabile del procedimento amministrativo; c) il responsabile del procedimento amministrativo, acquisito il documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto per posta elettronica, riportando nell'originale tutte le informazioni relative (numero di protocollo, classificazione, etc.); d) il documento interno puo' essere conservato in copia informatica. Capo IV IL PROTOCOLLO Art. 28. Definizione di protocollo 1. Per protocollo si intende l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridicogestionale. 2. Gli elementi del protocollo devono essere annotati in un apposito registro, denominato "registro di protocollo", descritto all'art. 42. Art. 29. Elementi obbligatori ed elementi accessori del protocollo 1. Il protocollo e' costituito da elementi obbligatori e da elementi accessori. 2. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo e' rilevante sul piano giuridicoprobatorio. 3. La registrazione degli elementi accessori del protocollo e' rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale. Art. 30. Individuazione degli elementi obbligatori del protocollo ("Registratura") 1. Gli elementi obbligatori del protocollo, cioe' rilevanti sul piano giuridicoprobatorio, sono i seguenti: a) data di registrazione (espressa nel formato anno/mese /giorno, con l'anno composto da quattro cifre); b) numero di protocollo, costituito da 13 cifre, di cui le prime 4 identificano l'anno in corso e le restanti 9 il numero cardinale progressivo; c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza; d) oggetto, espresso con l'uso di almeno trenta caratteri non ripetibili; e) numero degli allegati, compresi inserti e annessi; f) descrizione degli allegati. 2. L'insieme degli elementi obbligatori del protocollo e' denominato "Registratura". Art. 31. Inalterabilita', immodificabilita' e validita' degli elementi obbligatori del protocollo 1. La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo non puo' essere modificata ne' integrata, ne' cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita procedura, descritta nel successivo art. 36. 2. L'inalterabilita' e l'immodificabilita' degli elementi obbligatori del protocollo deve essere garantita: a) in via tradizionale (su supporto cartaceo o simile) con l'utilizzo di inchiostro indelebile, di un registro con fogli progressivi numerati, senza abrasioni e senza correzioni illeggibili; b) in via informatica (su supporto magnetico, ottico o simile) se i campi degli elementi obbligatori sono scrivibili una sola volta (scrittura irreversibile) e/o protetti da sistemi di crittografia digitale. Art. 32. Individuazione degli elementi accessori del protocollo 1. Il protocollo, in armonia con la normativa vigente, puo' prevedere elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili. 2. Il Direttore amministrativo, con proprio provvedimento e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, puo' modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo, descritti al successivo art. 33. Art. 33. Tipologia degli elementi accessori del protocollo 1. Gli elementi accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni: a) gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi; b) gestione dell'archivio; c) gestione delle banche dati. 2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti: a) data di arrivo (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre); b) data di partenza (espressa nel formato anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre); c) data del documento ricevuto (espressa nel formato anno /mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre); d) numero di protocollo del documento ricevuto; e) ora e minuto di registrazione; f) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registratura; g) tipo di spedizione (ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, etc.); h) collegamento a documenti precedenti e susseguenti; i) indicazione degli allegati su supporto informatico; j) nominativo del destinatario di copia per conoscenza; k) unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo; l) nominativo del responsabile del procedimento amministrativo; m) oggetto del procedimento amministrativo; n) termine di conclusione del procedimento amministrativo; o) stato e tempi parziali delle procedure del procedimento amministrativo; p) tipologia del documento amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o con accesso differito; q) immagine informatica del documento amministrativo. 3. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti: a) classificazione del documento attraverso il titolario (titolo, classe e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto); b) data di istruzione del fascicolo; c) numero del fascicolo; d) numero del sottofascicolo; e) numero dell'inserto f) fascicolazione; g) data di chiusura del fascicolo; h) repertorio dei fascicoli; i) codice personalizzato di riconoscimento del fascicolo e/o del documento; j) numero di repertorio della serie (delibere, decreti, verbali, circolari e contratti); k) tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di scarto; l) scadenzario; 4. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti: a) ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, etc.); b) indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., citta', provincia, stato); c) ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio /femmina, etc.); d) indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., citta', provincia, stato); e) numero di matricola (se dipendente o studente); f) codice fiscale; g) partita iva; h) recapito telefonico; i) recapito telefax; j) indirizzo di posta elettronica; k) chiave pubblica della firma digitale. Art. 34. Registrazione degli elementi accessori del protocollo 1. La registrazione degli elementi accessori del protocollo puo' essere modificata, integrata e cancellata in base alle esigenze degli uffici e del responsabile del procedimento amministrativo. Art. 35. Unicita' del numero di protocollo 1. Ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo. 2. Non e' consentita la protocollazione ne' la trasmissione di un documento recante un numero di protocollo gia' utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo nello stesso giorno di protocollazione. Art. 36. Annullamento di una registrazione a protocollo 1. E' consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, etc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato". 2. L'apposizione della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo. Art. 37. Riservatezza temporanea delle informazioni 1. Per i procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioe' il differimento dei termini di accesso, e' prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico. 2. Il responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di pubblicita' previste dalla normativa vigente. Art. 38. Il protocollo unico 1. Gli uffici afferiscono ad un protocollo unico, denominato "Protocollo unico dell'amministrazione centrale". 2. Non e' ammesso l'utilizzo del cosiddetto protocollo interno o di qualsiasi altra forma di protocollazione o di registratura diversa dal protocollo unico. Art. 39. Il protocollo particolare 1. Possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso al protocollo unico per: a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari; b) documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del rettore o del direttore amministrativo che, se resi di pubblico dominio, possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; c) documenti dalla cui contestuale pubblicita' possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attivita' amministrativa; d) le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, nonche' dall'art. 9 del "Regolamento di attuazione della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 112 del 28 novembre 1995. 2. L'ufficio del rettore e l'ufficio del direttore amministrativo sono pertanto autorizzati, all'interno del protocollo unico, all'attivazione di procedure particolari di registrazione a protocollo con accesso riservato. Art. 40. Procedure del protocollo particolare 1. Il protocollo particolare e' utilizzato dal rettore o dal direttore amministrativo mediante provvedimento espresso, cioe' con l'apposizione della propria firma sul documento da registrare mediante procedure particolari con accesso riservato. 2. Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso riservato, comprese la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione, sono conformi a quelle adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi. Art. 41. Consultabilita' dell'archivio particolare 1. Il complesso dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con accesso riservato costituisce l'archivio particolare. 2. I documenti e i fascicoli dell'archivio particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati in attuazione della normativa indicata al precedente art. 39, comma 1, capo d), nonche' degli artt. 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. 3. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente. Art. 42. Il registro di protocollo 1. Il registro di protocollo e' un atto pubblico originario che fa fede della tempestivita' e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarita' del documento stesso ed e' idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. 2. Il registro di protocollo e' soggetto alle forme di pubblicita' e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. 3. Il registro di protocollo, conforme al modello descritto nell'allegato 2 del presente regolamento, ha cadenza annuale, cioe' inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 43. Stampa del registro di protocollo informatizzato 1. In presenza del protocollo informatizzato, al fine di tutelare l'integrita' e la regolarita' delle registrazioni, il responsabile del servizio di protocollo provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo. 2. Entro il mese di gennaio, il responsabile del servizio di protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruita' delle registrazioni, allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell'anno precedente. 3. Al fine di mantenere anche su supporto cartaceo traccia della modifica degli elementi accessori del protocollo, intervenuta per effetto della gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, il responsabile del servizio di protocollo provvede entro il mese di gennaio alla stampa e alla rilegatura del registro di protocollo relativo al quinto anno antecedente. Capo V SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO FLUSSO E GESTIONE ARCHIVISTICA DEL DOCUMENTO Art. 44. Disposizioni sull'apertura della corrispondenza in arrivo 1. La corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata. 2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi: a) corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara; b) corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata. 3. Sulla base di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata, nel caso di una gara, direttamente all'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata, direttamente al destinatario. 4. Il personale, sia docente che tecnico amministrativo, che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza dell'Amministrazione centrale o di una struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto, deve consegnarlo o farlo pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio protocollo. Art. 45. Protocollazione della busta di una gara 1. La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili). 2. Aperta la busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione gia' assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato. 3. Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (plichi e simili). Art. 46. Protocollazione del documento in arrivo 1. L'ufficio protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo con l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art. 30, cioe' della data di registrazione, del numero di protocollo, del mittente, dell'oggetto del documento, del numero e della descrizione degli eventuali allegati. 2. Qualora dalla mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di registrazione a protocollo. 3. Per differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque essere effettuata. 4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure descritte all'art. 36, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza. Art. 47. Rilascio di ricevuta del documento in arrivo 1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'ufficio protocollo e' autorizzato a fotoriprodurre gratuitamente il documento e a segnarvi in originale il relativo numero di protocollo. 2. La semplice ricevuta da allegare al documento non e' riconosciuta valida ai fini giuridici e probatori. 3. Qualora il documento sia composto di piu' pagine, e' sufficiente la fotoriproduzione della prima pagina, mentre eventuali ulteriori costi di riproduzione sono a carico di chi presenta il documento da protocollare. 4. Nel caso di domande per la partecipazione a certe tipologie di gare (ad es. concorsi per il personale), il documento in arrivo puo' essere preventivamente visionato dall'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine di rilevare la completezza e la regolarita' della documentazione presentata. Art. 48. Determinazione dell'unita' organizzativa responsabile del documento in arrivo 1. Dopo essere stato protocollato, il documento in arrivo passa al direttore amministrativo o a chi ne fa le veci (direttore di divisione, funzionario delegato, etc.), per la determinazione di competenza e l'assegnazione all'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo. 2. I documenti in arrivo sono trasmessi in originale e per competenza ad una sola unita' organizzativa responsabile. Art. 49. Assegnazione del responsabile del procedimento amministrativo al documento in arrivo 1. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo provvede ad assegnare al documento in arrivo il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo. 2. Qualora il procedimento amministrativo coinvolga piu' di un responsabile, l'unita' organizzativa responsabile provvede all'indizione di una conferenza di servizi. Art. 50. Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in arrivo 1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione del documento e alla registrazione delle informazioni ad esso collegate, cioe' degli elementi accessori del protocollo descritti all'art. 33 (classificazione, fascicolazione, termini di conclusione del procedimento amministrativo, termini di conservazione, etc.). Art. 51. Oggetto del documento in arrivo 1. Ogni documento in arrivo deve essere protocollato con l'indicazione dell'oggetto utilizzando non meno di trenta caratteri non ripetibili. 2. Qualora un documento tratti piu' argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi diversi, e' possibile farne il necessario numero di copie. 3. Il documento originale rechera', oltre alla propria classificazione (descritta al successivo art. 66), anche quelle assegnate a ciascuna copia. 4. Ciascuna copia rechera' invece quella propria e quella assegnata al documento originale. Art. 52. Protocollazione di un documento informatico in arrivo 1. Il documento informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente. Art. 53. Protocollazione di un documento informatico in partenza e interno 1. Il documento informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioe' del responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente. Art. 54. Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento in partenza 1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e alla gestione del documento in partenza, cioe' la registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo, cosi' come descritti negli articoli 30 e 33 e la gestione archivistica del documento medesimo, descritta all'art. 64. Art. 55. Oggetto del documento in partenza 1. Ogni documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto e con l'uso di non meno di trenta caratteri non ripetibili. Art. 56. Firme e sigle sul documento in partenza 1. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in partenza vanno apposte prima della sua protocollazione. Art. 57. Confezione del documento in partenza 1. La confezione (busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo. Art. 58. Trasmissione e spedizione del documento in partenza 1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento in partenza, cioe' alla sua spedizione, di norma entro il medesimo giorno lavorativo. 2. Qualora i destinatari siano piu' di tre, la registrazione a protocollo potra' riportare il destinatario primo nominato e rinviare all'elenco dei destinatari che deve essere conservato in allegato alla minuta. Art. 59. Compiti del responsabile del procedimento amministrativo sul documento interno 1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla produzione e gestione del documento interno nonche', se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e degli elementi accessori del protocollo, cosi' come descritti negli articoli 30 e 33 e la gestione archivistica del documento medesimo, descritta all'art. 64. Art. 60. Oggetto del documento interno 1. Ogni documento interno deve trattare un unico argomento, indicato chiaramente a cura dell'autore nello spazio riservato all'oggetto e con l'uso di non meno di trenta caratteri non ripetibili. Art. 61. Firme e sigle sul documento interno 1. Le firme e le sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento interno vanno apposte prima della sua protocollazione, se prevista. Art. 62. Confezione del documento interno 1. La confezione (busta, plico o simili) del documento interno deve riportare l'ufficio cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo. Art. 63. Trasmissione del documento interno 1. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede alla trasmissione del documento interno, oppure alla sua spedizione, se prevista, di norma entro il medesimo giorno lavorativo. Art. 64. Gestione archivistica del documento 1. Spettano al responsabile del procedimento amministrativo le incombenze relative alla gestione archivistica del documento. 2. Per gestione archivistica del documento si intende l'applicazione al documento, in via tradizionale e informatica, almeno dei seguenti strumenti: a) titolario di classificazione, descritto all'art. 65; b) massimario di conservazione e di scarto, descritto all'art. 67; c) repertorio dei fascicoli, descritto all'art. 71, e di quant'altro possa essere funzionale all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa (schedari, rubriche, indici, etc.). Art. 65. Titolario di classificazione 1. Per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per l'archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti. 2. Il titolario di classificazione si suddivide in titoli, i quali si suddividono in classi, le quali si suddividono in fascicoli. 3. I titoli e le classi sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione contenuto nell'allegato 1 del presente regolamento e non sono modificabili ne' nel numero ne' nell'oggetto, se non attraverso le procedure previste dal successivo comma 5. 4. Ogni classe ha un numero variabile di fascicoli, cioe' dipendente dagli affari e dai procedimenti amministrativi istruiti che, all'interno della medesima classe, vengono numerati progressivamente e annotati nel repertorio dei fascicoli, cosi' come previsto dal successivo art. 71. 5. Il titolario di classificazione e' modificato oppure riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo. Art. 66. Classificazione dei documenti 1. Ogni documento, dopo la protocollazione, va classificato a cura del responsabile del procedimento amministrativo. 2. Per classificazione si intende l'applicazione del titolario di classificazione, cioe' l'assegnazione al documento del titolo, della classe, del numero del fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo e dell'inserto. Art. 67. Massimario di conservazione e di scarto 1. Per massimario di conservazione e di scarto si intende l'elenco, coordinato con il titolario di classificazione e la tabella dei procedimenti amministrativi, dei documenti prodotti e del rispettivo tempo di conservazione (limitato o perenne). 2. Il massimario di conservazione e di scarto e' modificato o riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo. 3. Essendo il massimario di conservazione e di scarto strettamente connesso con la tabella dei procedimenti amministrativi, il direttore amministrativo e' incaricato di approvare il nuovo massimario dopo la revisione, l'integrazione e l'aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'art. 81. Art. 68. Il procedimento amministrativo e il fascicolo 1. Gli affari trattati e i procedimenti amministrativi danno luogo ad un fascicolo. 2. Per fascicolo si intende il complesso dei documenti relativi ad un determinato affare o afferenti ad un medesimo procedimento amministrativo. 3. Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo puo' essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere distinti in inserti. 4. L'esaurimento del procedimento amministrativo, cioe' la data di chiusura del rispettivo fascicolo, sottofascicolo o inserto, si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto, cioe' del documento che conclude il procedimento amministrativo stesso. Art. 69. Fascicolazione dei documenti 1. Ogni documento, dopo la sua classificazione, va fascicolato a cura del responsabile del procedimento amministrativo. 2. Per fascicolazione si intende l'inserimento del documento in un apposito fascicolo. 3. I documenti sono conservati all'interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell'inserto, secondo l'ordine progressivo di registrazione, cioe' di sedimentazione, secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data. 4. Ogni fascicolo ha una copertina (detta anche "camicia"), conforme al modello descritto nell'allegato 3 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il titolo, la classe, il numero del fascicolo, l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, nonche' l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti. Art. 70. I fascicoli del personale e degli studenti 1. Per ogni dipendente deve essere istruito un apposito fascicolo nominativo, che puo' essere distinto in sottofascicoli riportanti le variazioni di carriera e quant'altro ritenuto necessario. 2. Analogamente deve essere istruito un fascicolo nominativo per ogni studente. 3. I fascicoli del personale e degli studenti costituiscono due distinte serie archivistiche, che vanno archiviate in ordine di matricola e, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome. Art. 71. Repertorio dei fascicoli 1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli. 2. Per repertorio dei fascicoli si intende l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di ciascuna classe e riportante, oltre che l'oggetto dell'affare o del procedimento amministrativo, l'indice di classificazione completo (titolo, classe e numero del fascicolo). 3. Nell'indice di classificazione deve essere indicata anche l'eventuale presenza di sottofascicoli o inserti, a loro volta numerati progressivamente all'interno del fascicolo (se sottofascicolo) o del sottofascicolo (se inserto). 4. Nel repertorio va annotata anche la movimentazione dei fascicoli, cioe' lo spostamento fisico del fascicolo da ufficio a ufficio e da quest'ultimi all'archivio. 5. Il repertorio dei fascicoli, conforme al modello descritto nell'allegato 4 del presente regolamento, ha cadenza annuale, cioe' inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Capo VI ADEMPIMENTI NELL'ARCHIVIO CORRENTE E NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO Art. 72. Conservazione e custodia dei documenti 1. Il responsabile del procedimento amministrativo e' tenuto alla corretta conservazione e custodia dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza. Art. 73. Consegna del repertorio dei fascicoli 1. Un esemplare del repertorio dei fascicoli, cosi' come previsto nel precedente art. 71, deve essere consegnato annualmente al direttore dell'archivio generale di Ateneo e comunque prima del versamento dei fascicoli dall'archivio corrente all'archivio di deposito, da ciascuna unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'articolo seguente. Art. 74. Versamento dei fascicoli all'archivio generale di Ateneo 1. Periodicamente e secondo un apposito piano di versamento, ogni ufficio deve conferire all'archivio generale di Ateneo i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi o comunque non piu' necessari ad una trattazione corrente. 2. Ricevuti i fascicoli e controllato il rispettivo repertorio dei fascicoli ricevuto con le procedure descritte all'art. 73, il direttore dell'archivio generale di Ateneo predispone un elenco di consistenza. 3. I fascicoli personali e degli studenti vanno trasferiti dall'archivio corrente all'archivio di deposito l'anno successivo alla data di cessazione dal servizio (per i fascicoli personali) e di conclusione o cessazione della carriera di studi (per i fascicoli degli studenti). 4. Le serie e i repertori delle circolari, decreti, verbali, delibere e contratti, relative agli ultimi cinque anni sono conservati presso gli uffici individuati come unita' organizzative responsabili del rispettivo procedimento amministrativo o apposito ufficio delegato; trascorso tale termine, le serie e i repertori vengono conferiti all'archivio generale di Ateneo. Art. 75. Scarto d'archivio 1. Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla sezione separata d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto, previo nulla osta della soprintendenza archivistica, sulla base del massimario di conservazione e di scarto descritto nell'art. 67. Capo VII LA SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO Art. 76. Funzioni e compiti 1. La sezione separata d'archivio e' una unita' organizzativa dipendente dall'archivio generale di Ateneo. 2. La sezione separata d'archivio: a) cura la conservazione e la tutela dei documenti; b) mantiene i documenti secondo l'ordine originario e il principio di provenienza; c) procede, laddove necessario, al riordino e al restauro dei documenti; d) redige e tiene aggiornato l'inventario scientifico e gli altri mezzi di corredo; e) provvede alla gestione della sala di studio. Art. 77. Consultazione dei documenti 1. I documenti della sezione separata d'archivio sono messi a disposizione di chi ne faccia richiesta, nei termini di legge, utilizzando il modello descritto nell'allegato 5 del presente regolamento. 2. I consultatori sono tenuti all'osservanza del regolamento della sala di studio, che verra' adottato con le procedure descritte all'art. 81. Art. 78. Limiti alla consultabilita' dei documenti 1. I documenti della sezione separata d'archivio sono liberamente consultabili, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. Capo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 79. Affidamento provvisorio della gestione della sala di studio 1. In attesa di un adeguamento degli uffici e delle risorse, fermo restando quanto stabilito al precedente capo VII in merito alla sezione separata d'archivio, la gestione della sala di studio dell'archivio e' provvisoriamente affidata al Centro per la storia dell'universita'. 2. Il Centro, del quale e' stata acquisita la relativa disponibilita' in quanto attivita' gia' prevista dal suo statuto, si avvarra' del personale messo a disposizione dall'amministrazione centrale per espletare i compiti previsti dal capo VII. Art. 80. Accesso ai locali d'archivio 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'archivio generale di Ateneo, di concerto con i delegati all'edilizia, il presidente della commissione archivi, il direttore della divisione servizi tecnici e il direttore della divisione patrimonio, acquisisce le chiavi di tutti i locali dell'archivio di deposito dell'amministrazione centrale e della sezione separata d'archivio e ne diventa contestualmente responsabile, garantendo l'accesso solo per motivate esigenze e con la tenuta di un apposito registro. Art. 81. Adempimenti del direttore amministrativo e del direttore dell'archivio generale di Ateneo 1. Il direttore dell'archivio generale di Ateneo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti gli uffici competenti, propone al direttore amministrativo quanto segue: a) entro trenta giorni le specifiche informatiche del registro di protocollo, comprese le modalita' di immissione dei dati e la compilazione dei campi obbligatori; b) entro quarantacinque giorni un piano operativo di utilizzazione degli spazi assegnati all'archivio generale di Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione numeri 1216-1218 del 10 settembre 1996; c) entro sessanta giorni le tipologie dei documenti interni da registrare a protocollo; d) entro novanta giorni il modello di carta intestata per l'amministrazione centrale, acquisendo la carta intestata adottata dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto; e) entro centoventi giorni le tariffe relative al servizio di fotoriproduzione e di microfilmatura; f) entro sei mesi un progetto di gestione della sala di studio e un piano di sviluppo delle risorse umane e strumentali; g) entro sei mesi un regolamento della sala di studio e di consultazione e gestione dei documento d'archivio; h) entro nove mesi la tabella aggiornata dei procedimenti amministrativi e il massimario di conservazione e di scarto elaborato d'intesa con la soprintendenza archivistica; i) entro nove mesi un progetto di riordino dell'archivio generale di Ateneo; l) entro dodici mesi una carta della qualita' dei servizi documentari dell'Ateneo; m) entro diciotto mesi un manuale delle procedure dei procedimenti amministrativi. 2. Le proposte del direttore dell'archivio generale di Ateneo sono adottate dal direttore amministrativo mediante decreti di organizzazione. 3. Tutte le disposizioni emanate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di emanazione dei decreti indicati nel precedente comma, vanno raccolti e pubblicati in un testo unico coordinato con il presente regolamento. Art. 82. Attivazione del protocollo unico 1. Il 1 gennaio 1998 cessano di fatto e di diritto tutti i cosiddetti protocolli interni (cioe' di settore, di divisione, protocolli multipli, protocollo del telefax, etc.) o altri sistemi di registrazione o registratura dei documenti diversi dal protocollo unico, che contestualmente entra in vigore. Art. 83. Elenco degli uffici dell'amministrazione centrale che afferiscono al protocollo unico 1. Gli uffici dell'amministrazione centrale che afferiscono al protocollo unico sono i seguenti: a) Direzione amministrativa; b) Aree dirigenziali (Area risorse patrimoniali e Area risorse umane); c) Divisione affari generali - Organi collegiali; d) Divisione affari istituzionali - Relazioni esterne e culturali; e) Divisione affari legali; f) Divisione bilanci e contabilita'; g) Divisione patrimonio ed economato; h) Divisione personale docente; i) Divisione personale tecnico amministrativo; j) Divisione retribuzioni e contabilita'; k) Divisione segreterie studenti; l) Divisione servizi del personale - Pensioni - Riscatti; m) Divisione servizi tecnici; n) Ufficio speciale appalti e Contratti per lavori, forniture e servizi; o) Ufficio speciale relazioni con il pubblico; p) Ufficio speciale statuto e regolamenti statutari. Art. 84. Elenco delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto che attivano un proprio protocollo unico 1. Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto che devono attivare un proprio protocollo unico sono quelle riportate nell'allegato 6 del presente regolamento. 2. Ogni struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto di nuova istituzione dovra' adottare il presente regolamento contestualmente alla propria attivazione. Art. 85. Differimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalita' di conservazione 1. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonche' dell'emanazione di standard internazionali per la conservazione dei documenti su supporto non cartaceo che non pregiudichino la certezza del diritto e l'efficacia probatoria, e' differito l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei supporti informatici per finalita' di conservazione. Capo IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 86. Istituzione della commissione archivi 1. E' istituita una commissione permanente, denominata "Commissione archivi", nominata e rinnovata periodicamente dal consiglio di amministrazione, con l'incarico di esaminare le problematiche inerenti agli archivi. Art. 87. Composizione della commissione archivi 1. Fanno parte della commissione archivi: a) il direttore amministrativo; b) il direttore dell'Archivio generale di Ateneo; c) il direttore del centro di calcolo di Ateneo; d) il direttore del centro per la storia dell'Universita'; e) un docente scelto tra le discipline di carattere umanistico; f) un docente scelto tra le discipline di carattere scientifico; g) il soprintendente archivistico per il Veneto, o loro delegati. 2. Il presidente della commissione viene nominato dal rettore, mentre il direttore dell'archivio generale di Ateneo svolge le funzioni di segretario. Art. 88. Compiti della commissione archivi 1. I compiti della Commissione archivi sono i seguenti: a) formulare proposte tendenti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi; b) realizzare sinergie con le strutture didattiche, di ricerca, e servizio dell'Ateneo in merito alla condivisione delle informazioni ricavabili dai documenti, dalla loro gestione e dalla loro conservazione; c) esprimere un parere sul regolamento, sul titolario di classificazione e sul massimario di conservazione e di scarto, nonche' sulle loro eventuali modifiche; d) proporre o redigere progetti speciali tendenti alla valorizzazione dei documenti dell'universita', alla conservazione, alla sicurezza dei locali di deposito e a quant'altro possa migliorare l'attivita' istituzionale inerente agli archivi; e) proporre iniziative di ricerca e di studio sugli archivi. Art. 89. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1998, dopo aver effettuato sia nell'amministrazione centrale che in almeno due strutture didattiche, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto una adeguata sperimentazione. 2. Ogni anno, assieme al decreto di organizzazione degli uffici, il direttore amministrativo, su proposta del direttore dell'archivio generale di Ateneo, adotta il titolario di classificazione e il massimario di conservazione e di scarto, sia per l'amministrazione centrale che per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto, con eventuali modifiche e integrazioni, oppure riconferma quelli dell'anno precedente. Art. 90. Efficacia del regolamento 1. Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva. 2. Il titolario di classificazione, contenuto nell'allegato 1, non e' applicabile ai documenti prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; essi pertanto devono essere archiviati secondo il titolario di classificazione, o qualsiasi altro sistema di classificazione, registratura, tabella delle posizioni, repertoriazione o inventariazione in uso alla data nella quale e' avvenuta la loro produzione. Art. 91. Ulteriori riferimenti 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fara' riferimento alla normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attivita' amministrativa e alla diligenza del buon padre di famiglia. (Omissis). ALLEGATO 1 TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE Titolo I - Amministrazione 1. Leggi e rispettive circolari applicative 2. Statuto 3. Regolamenti 4. Ordinamento didattico 5. Stemma, gonfalone e sigillo 6. Sistema informativo e sistema informatico e telematico 7. Archivio e protocollo 8. Informazioni e relazioni con il pubblico 9. Pianta organica, organigramma e funzionigramma 10. Rapporti sindacali e contrattazione decentrata 11. Controllo di gestione 12. Statistica 13. Elezioni 14. Attivita' culturali, sportive e ricreative 15. Editoria e attivita' informativopromozionale interna ed esterna 16. Onorificenze, cerimoniale e attivita' di rappresentanza 17. Richiesta di interventi di carattere politico, economico, socio culturale e umanitario 18. Nomine in enti ed organi esterni Titolo II - Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 1. Rettore con relative commissioni e comitati, anche misti 2. Prorettori e delegati 3. Senato accademico con relative commissioni e comitati 4. Senato accademico allargato con relative commissioni e comitati 5. Consiglio di amministrazione con relative commissioni e comitati 6. Direttore amministrativo 7. Consulta dei direttori di dipartimento 8. Commissione didattica di Ateneo 9. Commissione scientifica di Ateneo 10. Consiglio degli studenti 11. Conferenza dei rettori delle universita' italiane 12. Collegio dei revisori dei conti 13. Nucleo di valutazione 14. Comitato per lo sport universitario 15. Comitato per le pari opportunita' 16. Collegio dei garanti 17. Difensore civico 18. Collegio arbitrale di disciplina Titolo III - Attivita' didattica, di ricerca, programmazione e sviluppo 1. Corsi di studio 2. Scuole di specializzazione 3. Dottorati di ricerca 4. Corsi di perfezionamento 5. Rapporti con enti, istituti di ricerca, aziende ed imprese 6. Accordi di ricerca e scambi culturali con l'Italia e con l'estero 7. Cooperazione con paesi in via di sviluppo 8. Piani di sviluppo dell'universita' Titolo IV - Affari legali 1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale 2. Atti di liberalita' 3. Reati e contravvenzioni 4. Responsabilita' civile, penale e amministrativa del personale 5. Pareri e consulenze Titolo V - Studenti e laureati 1. Orientamento, informazione e tutorato 2. Immatricolazioni 3. Passaggi interni e trasferimenti da e per altra sede 4. Cursus studiorum e provvedimenti disciplinari 5. Diritto allo studio; tasse e contributi (con relativi esoneri), borse di studio 6. Cessazione o conclusione della carriera di studio 7. Esami di Stato 8. Programmi di formazione e di ricerca 9. Progetti speciali 10. Servizi di assistenza 11. Premi e borse di studio postlauream 12. Associazionismo, goliardia e manifestazioni organizzate da studenti o ex studenti Titolo VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 1. Istituzione ed attivazione di strutture 2. Facolta' 3. Dipartimenti 4. Istituti 5. Centri 6. Biblioteche e sistema bibliotecario 7. Musei, pinacoteche e collezioni scientifiche 8. Consorzi ed enti a partecipazione universitaria 9. Corsi di formazione permanente Titolo VII - Personale docente 1. Concorsi 2. Assunzioni e cessazioni 3. Comandi e distacchi 4. Contratti (a tempo determinato e indeterminato), affidamenti, supplenze e opzioni settori scientificodisciplinari 5. Carriera 6. Retribuzione e compensi 7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 8. Preruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita 9. Dichiarazioni di infermita' ed equo indennizzo 10. Servizi a domanda individuale 11. Assenze 12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari Titolo VIII - Personale tecnico amministrativo 1. Concorsi e selezioni 2. Assunzioni, cessazioni e opzione parttime 3. Comandi e distacchi 4. Incarichi, reggenze, mansionario, ordini di servizio e missioni 5. Inquadramenti e applicazioni contratti collettivi nazionali 6. Retribuzione e compensi 7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 8. Preruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita 9. Dichiarazioni di infermita' ed equo indennizzo 10. Servizi a domanda individuale 11. Assenze 12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari 14. Formazione professionale 15. Personale non strutturato Titolo IX - Finanza, contabilita' e bilancio 1. Entrate 2. Uscite per la didattica e la ricerca scientifica 3. Uscite per i servizi generali e tecnicoamministrativi 4. Attivita' per conto terzi e relativo tariffario 5. Bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e verifiche contabili 6. Tesoreria, cassa e istituti di credito 7. Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali 8. Fondo comune di Ateneo Titolo X - Lavori pubblici, edilizia ed impiantistica 1. Progettazione e costruzione di nuove opere edilizie con relativi impianti 2. Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e destinazione d'uso 3. Sicurezza e messa a norma degli ambienti di lavoro 4. Telefonia, telematica e informatica 5. Urbanistica 6. Materiali e attrezzature tecniche Titolo XI - Patrimonio, provveditorato ed economato 1. Acquisizione di beni immobili e relativi servizi 2. Locazione di beni immobili, di beni mobili e relativi servizi 3. Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi 4. Manutenzione di beni mobili 5. Alienazione di beni immobili e di beni mobili 6. Ecologia 7. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese 8. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato Titolo XII - Oggetti diversi (Senza ulteriori suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei precedenti titoli di classificazione, neppure per analogia). ALLEGATO 2 REGISTRO DI PROTOCOLLO PAGINA DI SINISTRA _____________________________________________________________________ DOCUMENTI IN ARRIVO _____________________________________________________________________ Numero Data di Mittente/i OGGETTO DEL DOCUMENTO di pro- registrazione tocollo giorno/mese/ anno _____________________________________________________________________ ............... ............ ....................... .......... ............... ............... ............ ....................... _____________________________________________________________________ ............... ............ ....................... .......... ............... ............... ............ ....................... _____________________________________________________________________ PAGINA DI DESTRA _____________________________________________________________________ DOCUMENTI IN PARTENZA _____________________________________________________________________ Titolo Destinatario/i Allegati OGGETTO DEGLI ALLEGATI Classe Fascicolo _____________________________________________________________________ .......... ............... ....................... .......... ............... ............ ....................... .......... ............... ....................... _____________________________________________________________________ .......... ............... ....................... .......... ............... ............ ....................... .......... ............... ....................... _____________________________________________________________________ ALLEGATO 3 COPERTINA DEL FASCICOLO (CAMICIA) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ................................................. (nome della struttura - divisione - ufficio) Titolo ................... - Classe ............................ fascicolo n. .......... sottofascicolo ........... inserto .......... OGGETTO: .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ALLEGATO 4 REPERTORIO DEI FASCICOLI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ................................. (nome della struttura) REPERTORIO DEI FASCICOLI ANNO ............ TITOLO ....... - .................................................... _____________________________________________________________________ CLASSE | NUM. | SOTTO | INS. | OGGETTO | NOTE | FASC. | FASC. | | | ________|________|___________|________|_____________|________________ | | | | | ________|________|___________|________|_____________|________________ | | | | | ________|________|___________|________|_____________|________________ ALLEGATO 5 DOMANDA DI CONSULTAZIONE Al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi 35122 - PADOVA per il tramite del Soprintendente archivistico per il Veneto Campo dei Frari, 3002 30125 - VENEZIA Il/La sottoscritto/a ............................................ nato/a a ................................ il ........................ residente a ............................... prov. .................. via ........................................ cap. .................. nazionalita' .................... doc. d'identita' ................. professione ......................................................... chiede alla Magnificenza Vostra di essere autorizzato alla consultazione dell'archivio per: - uno studio sul tema................................................ - una tesi di laurea assegnata dal ch.mo prof........................ della facolta' di ................................................... dell'Universita' di ................................................. sul tema............................................................. - altro ............................................................. A tal scopo, sotto la propria responsabilita', dichiara di non trovarsi in una delle incapacita' che importino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche. Padova, li ........................ firma ........................... VISTO: Il Direttore ....................... _____________________________________________________________________ Autorizzazione della Soprintendenza archivistica n. ... del ../../.. _____________________________________________________________________ ALLEGATO 6 ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO PREVISTE DALLO STATUTO CHE ATTIVANO UN PROPRIO PROTOCOLLO UNICO. Facolta': Facolta' di Agraria Facolta' di Economia Facolta' di Farmacia Facolta' di Giurisprudenza Facolta' di Ingegneria Facolta' di Lettere e filosofia Facolta' di Medicina e chirurgia Facolta' di Medicina veterinaria Facolta' di Psicologia Facolta' di Scienze della formazione Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali Facolta' di Scienze politiche Facolta' di Scienze statistiche Dipartimenti: Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali Dipartimento di Astronomia Dipartimento di Biologia Dipartimento di Biotecnologie agrarie Dipartimento di Chimica biologica Dipartimento di Chimica fisica Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica Dipartimento di Chimica organica Dipartimento di Costruzioni e Trasporti Dipartimento di Diritto comparato Dipartimento di Elettronica e Informatica Dipartimento di Farmacologia "E. Meneghetti" Dipartimento di Filosofia Dipartimento di Fisica "Galileo Galilei" Dipartimento di Geografia "G. Morandini" Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica Dipartimento di Ingegneria elettrica Dipartimento di Ingegneria idraulica, marittima e geotecnica Dipartimento di Ingegneria meccanica Dipartimento di Innovazione meccanica e gestionale Dipartimento di Italianistica Dipartimento di Lingue e Letterature anglogermaniche Dipartimento di Linguistica Dipartimento di Matematica pura e applicata Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale Dipartimento di Pediatria Dipartimento di Metodi e Modelli matematici per le scienze applicate Dipartimento di Mineralogia e Petrologia Dipartimento di Processi chimici dell'ingegneria Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione Dipartimento di Psicologia generale Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali Dipartimento di Scienze dell'antichita' Dipartimento di Scienze dell'educazione Dipartimento di Scienze economiche "Marco Fanno" Dipartimento di Scienze farmaceutiche Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche Dipartimento di Scienze oncologiche e chirurgiche Dipartimento di Scienze statistiche Dipartimento di Scienze zootecniche Dipartimento di Sociologia Dipartimento di Storia Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica Dipartimento di Studi internazionali Dipartimento Territorio e Sistemi agroforestali Istituti: tutti gli Istituti attualmente attivi nell'Ateneo attiveranno il protocollo unico all'atto della loro trasformazione in Dipartimenti. Centri: Centro Clinico Assistenziale per la Procreazione Responsabile Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) Centro di Calcolo di Ateneo (CCA) Centro di Cardiopatie Operabili Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi Centro di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi" Centro di Ecologia Umana Centro di Matematica Applicata Centro di Pedagogia per l'Infanzia Centro di ricerca interdipartimentale Analisi dei Sistemi Centro di ricerca interdipartimentale Biotecnologie Innovative (CRIBI) Centro di ricerca interdipartimentale per l'impiego del Laser in Biologia e Medicina Centro di ricerca interdipartimentale studi Colore ed Arte Centro di ricerca per gli studi cosmologici Centro di servizi interdipartimentale grandi apparecchiature scientifiche (CUGAS) Centro di servizi interdipartimentali "Antonio Vallisneri" Centro di servizi interdipartimentali Biblioteca interdipartimentale di Psicologia Centro di servizi interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale Centro di servizi interdipartimentali Interchimico Centro di servizi interdipartimentali Musei Scientifici Centro di Sociologia Applicata Centro di Sonologia Computazionale Centro di Splenoepatologia "Gino Patrassi" Centro di studi e di Formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli Centro di studi Europei Centro di studio C.N.R. per la Biologia e la Fisiopatologia Muscolare Centro di studio di Farmacologia Oculare Centro di studio per la Profilassi ed il Trattamento del Distacco Regma Centro Geotecnico Veneto "Guido Ferro" Centro interdipartimentale di ricerca "Dino Tonini" Centro interdipartimentale di ricerca di Chimica Bioinorganica Applicata Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia Centro interdipartimentale di Ricerche Musicali Centro interdipartimentale di Servizi di Agripolis Centro interdipartimentale di Servizi di Palazzo Maldura Centro interdipartimentale di Studi e Attivita' Spaziali "G. Colombo" Centro interdipartimentale per le Ricerche sul Termalismo e la Medicina termale Centro interdipartimentale per lo studio dei Cheratinociti: Applicazioni farmaceutiche e cliniche Centro interdipartimentale, interfacolta' per la Formazione Universitaria alle professioni educative e alla ricerca didattica Centro interdisciplinare di Bioingegneria Centro Internazionale per le Applicazioni del Freddo Centro Linguistico di Ateneo Centro per la dialettologia italiana "Oronzo Parlangeli" Centro per la fisiologia e la biochimica delle emocianine e altre metallo proteine Centro per la storia dell'Universita' di Padova Centro per la Storia della Tradizione Aristotelica nel Veneto Centro per lo studio del Metabolismo Cerebrale Centro per lo studio e la cura della Leucemia e Malattie Affini Centro per lo studio ed il trattamento della Retinopatia Diabetica e delle vascuolopatie oculari Centro per lo studio Radiologico della Mammella Centro per Ricerche di Filosofia Medioevale "Carlo Giacon" Centro studi "Levi Cases" Centro studi di Allergia e Immunologia Oculari Centro studi di Chimica Nucleare Centro studi di Ecologia Montana Centro studi Economico-Giuridici sulle Societa' Commerciali Centro Universitario di Igiene, Sicurezza e Medicina Ambientale Centro Ustioni della C.E.C.A. Biblioteche: Biblioteca centrale della Facolta' di Agraria Biblioteca centrale della Facolta' di Farmacia Biblioteca centrale della Facolta' di Ingegneria Biblioteca centralizzata della Facolta' di Scienze della formazione Biblioteca comune della Facolta' giuridica Biblioteca del centro servizi interdipartimentali di Palazzo Maldura Biblioteca della Facolta' di Scienze statistiche Biblioteca generale della Facolta' di Scienze politiche "Ettore Anchieri" Biblioteca medica "V. Pinali" e quante altre nuove strutture verrano istituite mediante la nuova dipartimentazione o per modifica dello statuto.