IL RETTORE
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409,  la legge 7 agosto  1990, n. 241, il  decreto del Presidente
della  Repubblica 27  giugno 1992,  n. 352  e successive  modifiche e
integrazioni che dettano norme in  materia di archivi, procedimenti e
documenti amministrativi;
  Vista  la legge  9 maggio  1989, n.  168 e  successive modifiche  e
integrazioni,  con   la  quale   e'  stato  istituito   il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la delibera  del consiglio di amministrazione  del 9 dicembre
1997, con la quale e' stato approvato il regolamento per la gestione,
tenuta  e   tutela  dei   documenti  amministrativi   dal  protocollo
all'archivio storico per  l'Amministrazione centrale, che regolamenta
anche la  gestione dei  procedimenti amministrativi  e il  diritto di
accesso ai documenti;
  Visto l'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29,  che prevede che  le amministrazioni pubbliche  siano regolate
anche mediante atti di organizzazione;
  Visti gli artt. 1.2 e 1.3 del regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' (decreto  rettorale n. 1953 del 24 novembre
1995),  con  i quali  viene  ribadita  la pubblicita'  dei  documenti
amministrativi prodotti dall'Ateneo;
  Vista la  legge 11  dicembre 1984,  n. 839,  che detta  norme nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana, coordinata  con l'art.
26 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                              Decreta:
  E'  emanato il  regolamento per  la gestione,  tenuta e  tutela dei
documenti dal  protocollo all'archivio storico  per l'amministrazione
centrale, allegato  al presente  decreto del quale  costituisce parte
integrante;
  Il presente decreto  sara' pubblicato, ai sensi  dell'art. 26 della
legge  7  agosto  1990,  n.   241,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Padova, 11 dicembre 1997
                                               Il rettore: Marchesini
REGOLAMENTO   PER   LA  GESTIONE,   TENUTA  E  TUTELA  DEI  DOCUMENTI
   AMMINISTRATIVI     DAL     PROTOCOLLO     ALL'ARCHIVIO     STORICO
   PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.
                               Capo I
                       AMBITO DI APPLICAZIONE
                            E DEFINIZIONI
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Il presente  regolamento disciplina la gestione, la  tenuta e la
tutela  dei  documenti  amministrativi  dal  protocollo  all'archivio
storico   per  l'amministrazione   centrale,   nonche'  la   gestione
dell'archivio dell'Universita' degli studi di Padova.
                               Art. 2.
               Definizione di documento amministrativo
               dell'Universita' degli studi di Padova
  1. Per  documento amministrativo  si intende  ogni rappresentazione
informatica,  grafica,  fotocinematografica, elettromagnetica,  o  di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti
e acquisiti ai fini dell'attivita' amministrativa.
  2.  Per  documenti  dell'Universita'   degli  studi  di  Padova  si
intendono quelli prodotti e acquisiti nello svolgimento della propria
attivita' o  l'esercizio delle proprie  funzioni dall'amministrazione
centrale  e dalle  strutture  didattiche, di  ricerca  e di  servizio
previste dallo statuto.
                               Art. 3.
               Definizione di Amministrazione centrale
  1.  Per  amministrazione centrale  si  intende  il complesso  degli
uffici incaricati delle funzioni amministrative, tecniche e contabili
di supporto all'attivita' del  rettore e del direttore amministrativo
o dei loro delegati.
  2. Gli  uffici dell'amministrazione  centrale sono  individuati con
decreto del direttore amministrativo.
  3.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
l'amministrazione  centrale e'  costituita dagli  uffici indicati  al
successivo art. 83.
                               Art. 4.
            Definizione di struttura didattica, di ricerca
                e di servizio prevista dallo statuto
  1. Per struttura didattica, di ricerca e di servizio prevista dallo
statuto,  si intende  l'unita' organizzativa  che svolge  le funzioni
didattiche, di  ricerca e di  servizio con propri organi  di governo,
cioe'   facolta',   dipartimenti,  istituti,   centri,   biblioteche,
osservatori, etc.
  2.  Alla data  di entrata  in  vigore del  presente regolamento  le
strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto
sono quelle elencate nell'allegato 6 del presente regolamento.
                               Art. 5.
                       Definizione di archivio
  1. Per  archivio si intende  il complesso dei documenti  prodotti e
acquisiti  nello svolgimento  della propria  attivita' e  l'esercizio
delle proprie funzioni dall'Universita' degli studi di Padova.
  2. Fanno parte dell'archivio dell'Universita' degli studi di Padova
anche  gli  archivi  e  i documenti  acquisiti  per  dono,  deposito,
acquisto o a qualsiasi altro titolo.
                               Art. 6.
                      Suddivisioni dell'archivio
  1.  L'archivio e'  suddiviso funzionalmente  in archivio  corrente,
archivio di deposito e archivio storico.
  2.  Per archivio  corrente si  intende il  complesso dei  documenti
relativi  ad  affari e  a  procedimenti  amministrativi in  corso  di
istruttoria e  di trattazione  o comunque verso  i quali  sussista un
interesse corrente.
  3. Per archivio  di deposito si intende il  complesso dei documenti
relativi ad  affari e a  procedimenti amministrativi conclusi,  per i
quali non risulta piu' necessaria  una trattazione o comunque verso i
quali sussista un interesse sporadico.
  4.  Per archivio  storico  si intende  il  complesso dei  documenti
relativi ad affari e a  procedimenti amministrativi conclusi da oltre
40  anni  e destinati,  previa  l'effettuazione  delle operazioni  di
scarto, alla conservazione perenne nella sezione separata d'archivio,
le cui funzioni sono descritte al capo VII.
  5.  L'archivio   corrente  e'   conservato  dai   responsabili  dei
procedimenti  amministrativi,  l'archivio  di deposito  e  l'archivio
storico sono  invece conservati dall'archivio generale  di Ateneo, le
cui funzioni sono descritte all'art. 10.
                               Capo II
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 7.
                        Unicita' dell'archivio
  1.  L'archivio, pur  suddiviso  in archivio  corrente, archivio  di
deposito e archivio storico, e' unico.
                               Art. 8.
            Diritto di accesso e diritto di consultazione
  1. Gli uffici,  in armonia con la normativa  vigente, assicurano il
principio della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di
accesso  ai  documenti  dell'archivio  corrente  e  dell'archivio  di
deposito,  nonche'  il  diritto   alla  consultazione  dei  documenti
dell'archivio storico.
                               Art. 9.
                    L'Archivio generale di Ateneo
  1.  L'archivio   storico  e'  conservato  dalla   sezione  separata
d'archivio,   cioe'   dall'unita'  organizzativa   istituita   presso
l'amministrazione  centrale e  dipendente dall'"archivio  generale di
Ateneo".
  2.  L'archivio  generale  di Ateneo  e'  un'infrastruttura  tecnica
complessa che  svolge funzioni di servizio  sia per l'amministrazione
centrale che  per le strutture  didattiche, di ricerca e  di servizio
previste dallo statuto.
                              Art. 10.
              Funzioni dell'Archivio generale di Ateneo
   1. L'archivio generale di Ateneo:
  a) coordina la gestione del protocollo, esercita il controllo sulla
formazione   dell'archivio   corrente    e   provvede   alla   tenuta
dell'archivio     di     deposito     e     dell'archivio     storico
dell'amministrazione centrale;
  b) coordina  la gestione  del protocollo, dell'archivio  corrente e
dell'archivio di deposito di ciascuna struttura didattica, di ricerca
e di servizio prevista dallo statuto;
  c) cura  il versamento dell'archivio storico  di ciascuna struttura
didattica,  di ricerca  e  di servizio  prevista  dallo statuto  alla
sezione separata d'archivio;
  d) provvede alla gestione della sezione separata d'archivio.
  2.  La direzione  dell'archivio generale  di Ateneo,  come previsto
dalla  normativa vigente,  e' affidata  a personale  in possesso  del
diploma  di  laurea   e  del  diploma  conseguito   nelle  scuole  di
archivistica, paleografia e diplomatica  istituite presso gli archivi
di  Stato o  nelle  scuole per  archivisti  e bibliotecari  istituite
presso le universita' degli studi o riconosciuti equipollenti.
                              Art. 11.
              Promozione e valorizzazione dell'archivio
  1. Nel  rispetto dello  statuto vigente  e della  "dichiarazione di
particolare importanza"  dell'archivio, disposta  dal Ministro  per i
beni  culturali  e   ambientali  con  decreto  del   16  marzo  1992,
l'Universita' cura la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e la
promozione dell'archivio  attraverso l'ampliamento dei  servizi (sala
di  studio,  inventariazione,  etc.),   la  realizzazione  di  mostre
(esposizioni,  cataloghi,   etc.),  l'organizzazione   di  conferenze
(seminari,  stages,  workshop,  etc.)  e  la  gestione  di  attivita'
didattiche e divulgative rivolte anche al territorio e al mondo della
scuola.
  2. Il  direttore dell'archivio generale di  Ateneo deve trasmettere
entro  il  30  novembre  di   ogni  anno  al  rettore,  al  direttore
amministrativo e alla commissione  archivi (i compiti di quest'ultima
sono descritti  agli artt.  86-88) una  relazione sugli  obiettivi da
raggiungere  e  le  proposte  per  migliorare  il  funzionamento  del
servizio d'archivio.
  3. Il  direttore dell'archivio generale di  Ateneo deve trasmettere
entro  il  31   gennaio  di  ogni  anno  al   rettore,  al  direttore
amministrativo e  alla commissione archivi una  dettagliata relazione
relativa all'anno precedente e riguardante:
  a) l'orario di apertura al pubblico della sala di studio;
  b) il numero di frequentatori della sala di studio, con statistiche
disaggregate  in rapporto  alla  ricerca  svolta (personale  interno,
docenti, ricercatori, studenti, professionisti, etc.);
  c) le  pubblicazioni scientifiche di carattere  tecnico (inventari,
indici, guide, etc.);
  d)  le   pubblicazioni  scientifiche   di  carattere   didattico  e
divulgativo;
  e) il restauro e le riproduzioni di sicurezza dei documenti;
  f)  l'attivita'  scientifica,  distinta   in  attivita'  propria  e
attivita' svolta con la collaborazione di terzi;
  g) l'attivita' di ricerca d'archivio svolta per conto terzi.
                              Capo III
                            IL DOCUMENTO
                              Art. 12.
                       Produzione dei documenti
  1. I  documenti, secondo  quanto disposto  dall'art. 3  del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono di norma prodotti tramite i
sistemi informatici.
                              Art. 13.
                    Inalienabilita' dei documenti
  1. I  documenti, secondo quanto  disposto dall'art. 18  del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono beni
inalienabili.
                              Art. 14.
                       Tipologia dei documenti
  1. I documenti si distinguono  in documenti in arrivo, documenti in
partenza,  documenti  interni  e  documenti  acquisiti  (quest'ultimi
indicati all'art.  5, comma 2)  durante lo svolgimento  della propria
attivita' o l'esercizio delle proprie funzioni.
  2. I  documenti vanno  di norma protocollati  e gestiti  secondo le
disposizioni  e le  eccezioni  previste nei  successivi articoli,  in
particolare al capo IV e capo V.
  3.  Con apposito  provvedimento del  direttore amministrativo  sono
individuati i documenti da non protocollare.
                              Art. 15.
                          Documenti interni
  1.  I  documenti  interni  sono quelli  scambiati  tra  uffici  che
afferiscono al medesimo protocollo.
   2. Essi si distinguono in:
  a) documenti di preminente carattere informativo;
  b) documenti di preminente carattere giuridicoprobatorio.
  3. I documenti interni di  preminente carattere informativo sono di
norma memorie  informali, appunti,  brevi comunicazioni  di rilevanza
meramente informativa scambiate tra uffici.
  4. I documenti interni  di preminente carattere giuridicoprobatorio
sono  quelli  redatti  dal  personale  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attivita' svolta
e  alla regolarita'  delle  azioni amministrative  o qualsiasi  altro
documento  dal  quale possano  nascere  diritti,  doveri o  legittime
aspettative di terzi.
                              Art. 16.
          Delibere, decreti, verbali, circolari e contratti
  1. Le delibere,  i decreti, i verbali, le circolari  e i contratti,
in    quanto    documenti    interni    di    preminente    carattere
giuridicoprobatorio e  fondamentali per la gestione  dei procedimenti
amministrativi, vanno protocollati.
  2. La registrazione a protocollo deve essere effettuata entro sette
giorni dalla  loro approvazione  (nel caso di  delibere e  verbali) o
sottoscrizione (nel caso di decreti, circolari e contratti).
                              Art. 17.
   Serie delle delibere, dei decreti, dei verbali, delle circolari
          e dei contratti e rispettivo repertorio generale
  1.  Ciascun complesso  delle  delibere, dei  decreti, dei  verbali,
delle circolari e dei contratti costituisce una serie.
  2. Ciascuna serie  delle delibere, dei decreti,  dei verbali, delle
circolari  e  dei  contratti  deve essere  corredata  da  un  proprio
repertorio generale.
  3. Nel repertorio generale vanno riportati gli elementi obbligatori
del  protocollo  (descritti  all'art.   30)  e  un  ulteriore  numero
progressivo,  denominato "numero  di repertorio",  che identifica  il
documento all'interno della serie.
  4. Il numero di repertorio va  separato dal numero di protocollo da
una barretta  e dalla  sigla della unita'  organizzativa responsabile
cui afferisce il responsabile del procedimento amministrativo.
  5. La numerazione del repertorio generale ha cadenza annuale, cioe'
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
                              Art. 18.
                   Gestione del repertorio generale
              delle delibere, dei decreti, dei verbali,
                   delle circolari e dei contratti
  1. Sono istituiti il repertorio  generale delle delibere del senato
accademico, il  repertorio generale  delle delibere del  consiglio di
amministrazione,  il repertorio  generale  dei decreti  (comprendente
quelli  del  rettore,  del  direttore  amministrativo  e  quelli  dei
dirigenti),  il  repertorio  generale   dei  verbali,  il  repertorio
generale delle circolari e il repertorio generale dei contratti.
  2.  Presso la  direzione amministrativa  (o ufficio  delegato) sono
conservati  i repertori  generali  e le  serie  relativi agli  ultimi
cinque anni.
  3. I  repertori generali e le  serie esaurite da oltre  cinque anni
vanno conferiti all'archivio di  deposito, con le procedure descritte
all'art. 74.
                              Art. 19.
               Gestione e archiviazione delle delibere
      dei decreti, dei verbali, delle circolari e dei contratti
  1.  Per  ogni  delibera,  decreto,  verbale,  circolare  interna  e
contratto  devono  essere  prodotti  di norma  due  originali,  ferme
restando  le  copie  dichiarate  conformi e  le  copie  di  carattere
informativo riprodotte per le esigenze d'ufficio.
  2. Nel caso di circolare esterna, cioe' di circolare ricevuta, deve
essere prodotta una copia semplice.
  3. Un originale  va conservato nella rispettiva  serie (serie delle
delibere del consiglio di amministrazione, serie dei decreti, etc.) e
ordinato  secondo il  numero di  repertorio; l'altro  originale e  la
copia  della   circolare  esterna,   invece,  vanno   conservati  nel
rispettivo fascicolo (e/o sottofascicolo,  inserto), cioe' insieme ai
documenti che afferiscono al medesimo procedimento amministrativo.
                              Art. 20.
                         Elementi di garanzia
                   e di informazione dei documenti
  1. I  documenti prodotti, indipendentemente dal  supporto sul quale
sono  scritti,  devono  riportare, opportunamente  evidenziate  e  se
disponibili, le seguenti informazioni:
  a) stemma  dell'Universita' e la dicitura  "Universita' degli studi
di Padova";
  b)   divisione  o   struttura   di   riferimento  con   l'eventuale
articolazione  nella  unita'   organizzativa  responsabile  (sezione,
ripartizione, ufficio, etc.);
  c)  indirizzo completo  (via,  numero,  c.a.p., citta',  provincia,
stato);
  d) numero di telefono;
  e) numero di telefax;
  f) indirizzo di posta elettronica;
  g) data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
  h) numero di protocollo;
  i) numero di  repertorio generale delle delibere,  dei decreti, dei
verbali, delle circolari e dei contratti;
  l) indice di classificazione  composto da titolo, classe, fascicolo
e da altre eventuali suddivisioni;
  m) numero degli allegati;
  n) descrizione degli allegati;
  o)  numero  di  collegamento  o  di  riferimento  ad  un  eventuale
precedente;
  p) oggetto del documento;
  q) sigla  del responsabile della  immissione dei dati  con relativa
firma autografa o informatica (digitale);
  r)  sigla  del  responsabile del  procedimento  amministrativo  con
relativa firma autografa o informatica (digitale) e, qualora ritenute
necessarie, anche  le sigle  del responsabile della  composizione del
testo (o immissione dati) e del direttore di divisione o di chi ne fa
le veci con relativa firma autografa o informatica (digitale);
  s)  eventuale nome  informatico  assegnato  d'ufficio al  documento
stesso (nome del file).
  2. Per l'amministrazione centrale il  modello di carta intestata e'
adottato con le procedure descritte nell'art. 81, mentre le strutture
didattiche,  di   ricerca  e  di  servizio   previste  dallo  statuto
comunicano   all'amministrazione  centrale   il  rispettivo   modello
cartaceo adottato.
                              Art. 21.
                      Tutela della riservatezza
  1.  I documenti,  le  banche  dati e  il  protocollo devono  essere
prodotti,  in armonia  con  la  normativa vigente,  in  modo tale  da
tutelare la riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili.
                              Art. 22.
                   Originale e minuta del documento
  1.  Ogni documento  cartaceo  in  partenza o  interno  va di  norma
redatto in originale e in minuta.
  2. Per originale si intende  la redazione definitiva del documento,
perfetta  e autentica  negli  elementi sostanziali  e formali  (carta
intestata, formulario amministrativo, firma, etc.).
  3. Per minuta si intende l'originale del documento conservato "agli
atti",  cioe' nel  fascicolo  relativo all'affare  o al  procedimento
amministrativo trattato.
  4.  Sia  l'originale  che  la   minuta  vanno  corredati  di  firma
autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta.
                              Art. 23.
               Gestione e archiviazione dell'originale
                    e della minuta del documento
  1. L'originale del documento va di norma spedito.
  2.  Qualora i  destinatari siano  piu'  di tre,  e' autorizzata  la
spedizione di copie dell'originale.
  3. La minuta  del documento, sulla quale viene  apposta la dicitura
"minuta", va conservata nel fascicolo cui afferisce.
                              Art. 24.
                         Copia del documento
  1. La copia informale  dell'originale, inviata a titolo informativo
agli   organi  o   agli  uffici   e  che   non  attivi   procedimenti
amministrativi, va eliminata a cura del destinatario.
  2.  Al fine  di  agevolarne l'eliminazione,  su  ciascuna copia  va
impressa  la  dicitura  "copia"  a  cura  dell'ufficio  protocollo  o
dell'ufficio mittente.
  3.  Per la  copia informatica,  in analogia  a quanto  disposto nel
comma precedente,  saranno attivate delle procedure  automatizzate di
eliminazione.
                              Art. 25.
                     Uso dei sistemi informatici
                  telematici e di posta elettronica
  1. L'uso dei sistemi informatici, telematici e di posta elettronica
per  la  redazione  dei  documenti amministrativi  e'  consentito  se
conforme  ai criteri  e alle  modalita' di  elaborazione, protezione,
sicurezza e trasmissione dettati dalla normativa vigente.
                              Art. 26.
                           Uso del telefax
  1. I documenti inviati via telefax si distinguono in:
  a) documenti di preminente carattere informativo;
  b) documenti di preminente carattere giuridicoprobatorio.
  2.  L'uso  del  telefax   per  documenti  di  preminente  carattere
informativo e' consentito  al solo fine di velocizzare  lo scambio di
informazioni  con  enti  pubblici,  enti  privati,  cittadini  e  tra
l'amministrazione centrale e le strutture didattiche, di ricerca e di
servizio previste dallo statuto.
  3.  L'uso  del  telefax   per  documenti  di  preminente  carattere
giuridicoprobatorio, cioe'  per documenti  dai quali  possano nascere
diritti, doveri o legittime aspettative  di terzi, deve rispettare la
seguente procedura:
  a)  il documento  in  partenza  via telefax  reca  la dicitura  "Il
documento  originale  verra'  spedito  per  posta  ordinaria"  ed  e'
successivamente spedito per via ordinaria a cura del responsabile del
procedimento amministrativo;
  b) il documento  in arrivo deve essere di  norma fotoriprodotto con
l'apposizione della  dicitura "documento ricevuto via  telefax" ed e'
successivamente acquisito  per via ordinaria a  cura del responsabile
del procedimento amministrativo;
  c) il  responsabile del  procedimento amministrativo,  acquisito il
documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto
via telefax, riportando nell'originale tutte le informazioni relative
(numero di protocollo, classificazione, etc.);
  d) il documento interno puo' essere conservato in copia telefax con
l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via telefax".
                              Art. 27.
                     Uso della posta elettronica
  1. L'uso  della posta  elettronica (E-Mail)  e' consentito  al solo
fine di  velocizzare lo  scambio di  informazioni con  enti pubblici,
enti  privati,  cittadini  e  tra  l'amministrazione  centrale  e  le
strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizio  previste  dallo
statuto.
  2.  Il documento  prodotto mediante  posta elettronica  deve essere
trattato come segue:
  a) il documento  in partenza deve essere stampato e  deve recare la
dicitura "Il documento originale  verra' spedito per posta ordinaria"
e deve  essere successivamente spedito  per via ordinaria a  cura del
responsabile del procedimento amministrativo;
  b)  il  documento in  arrivo  deve  essere  di norma  stampato  con
l'apposizione   della   dicitura   "documento  ricevuto   via   posta
elettronica" ed e' successivamente acquisito per via ordinaria a cura
del responsabile del procedimento amministrativo;
  c) il  responsabile del  procedimento amministrativo,  acquisito il
documento originale, provvede alla distruzione del documento ricevuto
per   posta   elettronica,   riportando   nell'originale   tutte   le
informazioni relative (numero di protocollo, classificazione, etc.);
  d)   il  documento   interno  puo'   essere  conservato   in  copia
informatica.
                               Capo IV
                            IL PROTOCOLLO
                              Art. 28.
                      Definizione di protocollo
  1.  Per protocollo  si intende  l'insieme delle  procedure e  degli
elementi attraverso  i quali  i documenti  vengono trattati  sotto il
profilo giuridicogestionale.
  2.  Gli  elementi  del  protocollo devono  essere  annotati  in  un
apposito  registro, denominato  "registro  di protocollo",  descritto
all'art. 42.
                              Art. 29.
                         Elementi obbligatori
                ed elementi accessori del protocollo
  1.  Il  protocollo  e'  costituito da  elementi  obbligatori  e  da
elementi accessori.
  2. La  registrazione degli  elementi obbligatori del  protocollo e'
rilevante sul piano giuridicoprobatorio.
  3.  La registrazione  degli  elementi accessori  del protocollo  e'
rilevante sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale.
                              Art. 30.
              Individuazione degli elementi obbligatori
                   del protocollo ("Registratura")
  1.  Gli elementi  obbligatori del  protocollo, cioe'  rilevanti sul
piano giuridicoprobatorio, sono i seguenti:
  a) data  di registrazione (espressa nel  formato anno/mese /giorno,
con l'anno composto da quattro cifre);
  b) numero di protocollo, costituito da  13 cifre, di cui le prime 4
identificano  l'anno in  corso e  le restanti  9 il  numero cardinale
progressivo;
  c)  mittente  per  il  documento in  arrivo;  destinatario  per  il
documento in partenza;
  d)  oggetto, espresso  con  l'uso di  almeno  trenta caratteri  non
ripetibili;
  e) numero degli allegati, compresi inserti e annessi;
  f) descrizione degli allegati.
  2.  L'insieme   degli  elementi   obbligatori  del   protocollo  e'
denominato "Registratura".
                              Art. 31.
            Inalterabilita', immodificabilita' e validita'
              degli elementi obbligatori del protocollo
  1. La  registrazione degli elementi obbligatori  del protocollo non
puo'  essere modificata  ne' integrata,  ne' cancellata,  ma soltanto
annullata  mediante un'apposita  procedura, descritta  nel successivo
art. 36.
  2.   L'inalterabilita'   e   l'immodificabilita'   degli   elementi
obbligatori del protocollo deve essere garantita:
  a)  in  via  tradizionale  (su  supporto  cartaceo  o  simile)  con
l'utilizzo  di  inchiostro  indelebile,  di  un  registro  con  fogli
progressivi numerati, senza abrasioni e senza correzioni illeggibili;
  b) in via informatica (su supporto magnetico, ottico o simile) se i
campi  degli  elementi obbligatori  sono  scrivibili  una sola  volta
(scrittura  irreversibile) e/o  protetti da  sistemi di  crittografia
digitale.
                              Art. 32.
                    Individuazione degli elementi
                      accessori del protocollo
  1.  Il  protocollo,  in  armonia con  la  normativa  vigente,  puo'
prevedere  elementi accessori,  rilevanti  sul piano  amministrativo,
organizzativo  e gestionale,  sempre che  le rispettive  informazioni
siano disponibili.
  2. Il Direttore amministrativo, con proprio provvedimento e al fine
di migliorare l'efficacia  e l'efficienza dell'azione amministrativa,
puo' modificare  e integrare  gli elementi accessori  del protocollo,
descritti al successivo art. 33.
                              Art. 33.
          Tipologia degli elementi accessori del protocollo
  1. Gli  elementi accessori del  protocollo, gestiti e  integrati in
forma  modulare  con  gli  elementi  obbligatori,  sono  legati  alle
seguenti funzioni:
a)  gestione  degli  affari  e  dei  procedimenti  amministrativi; b)
gestione dell'archivio; c) gestione delle banche dati.
  2. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione degli
affari e dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:
a)  data  di arrivo  (espressa  nel  formato anno/mese/giorno,    con
l'anno  composto  da  quattro cifre); b)  data di  partenza (espressa
nel formato  anno/mese/giorno, con l'anno composto da quattro cifre);
c)  data   del  documento  ricevuto  (espressa   nel   formato   anno
/mese/giorno,  con  l'anno  composto  da quattro cifre); d) numero di
protocollo del documento ricevuto; e) ora e minuto di  registrazione;
f)   estremi   del  provvedimento  di  differimento  dei  termini  di
registratura; g) tipo di spedizione  (ordinaria, espressa,  corriere,
raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, etc.); h) collegamento
a  documenti  precedenti e susseguenti; i) indicazione degli allegati
su supporto informatico; j) nominativo del destinatario di copia  per
conoscenza;  k)      unita'     organizzativa    responsabile     del
procedimento  amministrativo;  l)  nominativo  del  responsabile  del
procedimento    amministrativo;    m)    oggetto   del   procedimento
amministrativo;  n)   termine   di   conclusione   del   procedimento
amministrativo; o)  stato  e  tempi   parziali  delle  procedure  del
procedimento  amministrativo;  p)      tipologia    del     documento
amministrativo,    con   indicazione esplicita  di  quello  sottratto
all'accesso  o  con  accesso  differito;  q) immagine informatica del
documento amministrativo.
  3.  Gli  elementi accessori  del  protocollo  legati alla  gestione
dell'archivio sono i seguenti:
  a) classificazione  del documento attraverso il  titolario (titolo,
classe e fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto); b)  data  di
istruzione  del  fascicolo;  c)  numero  del fascicolo; d) numero del
sottofascicolo; e) numero dell'inserto f) fascicolazione; g) data  di
chiusura  del  fascicolo;  h)  repertorio  dei  fascicoli;  i) codice
personalizzato di  riconoscimento del fascicolo   e/o del  documento;
j)  numero   di repertorio  della serie (delibere,  decreti, verbali,
circolari  e  contratti);  k)    tipologia    del    documento    con
l'indicazione    dei    termini    di  conservazione  e di scarto; l)
scadenzario;
  4. Gli elementi accessori del protocollo legati alla gestione delle
banche dati sono i seguenti:
  a) ulteriori  informazioni sul mittente (eventuale  ragione sociale
completa,  maschio/femmina,  etc.);  b)  indirizzo     completo   del
mittente  (via,  numero,    c.a.p.,  citta',  provincia,  stato);  c)
ulteriori   informazioni   sul   destinatario   (eventuale    ragione
sociale  completa, maschio /femmina, etc.); d) indirizzo completo del
destinatario (via, numero civico, c.a.p., citta', provincia,  stato);
e) numero di matricola (se dipendente o studente); f) codice fiscale;
g)  partita  iva;  h)  recapito  telefonico;  i) recapito telefax; j)
indirizzo di  posta  elettronica;  k)  chiave  pubblica  della  firma
digitale.
                              Art. 34.
                            Registrazione
               degli elementi accessori del protocollo
  1. La  registrazione degli  elementi accessori del  protocollo puo'
essere modificata, integrata e cancellata in base alle esigenze degli
uffici e del responsabile del procedimento amministrativo.
                              Art. 35.
                  Unicita' del numero di protocollo
  1. Ogni  numero di  protocollo individua un  unico documento  e, di
conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo.
  2. Non e'  consentita la protocollazione ne' la  trasmissione di un
documento recante un numero di protocollo gia' utilizzato, neppure se
l'affare  o  il  procedimento  amministrativo  si  esaurisce  con  un
documento ricevuto e  la risposta al medesimo nello  stesso giorno di
protocollazione.
                              Art. 36.
            Annullamento di una registrazione a protocollo
  1.  E' consentito,  indipendentemente  dal  supporto materiale  del
registro di protocollo  (cartaceo, informatico, etc.), l'annullamento
di una registrazione a protocollo solo attraverso l'apposizione della
dicitura "annullato".
  2. L'apposizione della dicitura  "annullato" deve essere effettuata
in  maniera   tale  da  consentire  la   lettura  delle  informazioni
registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate
negli elementi obbligatori del protocollo.
                              Art. 37.
              Riservatezza temporanea delle informazioni
  1.  Per  i  procedimenti  amministrativi   per  i  quali  si  renda
necessaria la  riservatezza temporanea  delle informazioni,  cioe' il
differimento dei termini di accesso, e' prevista una forma di accesso
riservato al protocollo unico.
  2.  Il   responsabile  dell'immissione   dei  dati   deve  indicare
contestualmente alla registrazione a protocollo anche l'anno, il mese
e  il giorno,  nel  quale le  informazioni temporaneamente  riservate
divengono soggette alle forme di pubblicita' previste dalla normativa
vigente.
                              Art. 38.
                         Il protocollo unico
  1.  Gli  uffici  afferiscono  ad un  protocollo  unico,  denominato
"Protocollo unico dell'amministrazione centrale".
  2. Non e' ammesso l'utilizzo del cosiddetto protocollo interno o di
qualsiasi altra  forma di  protocollazione o di  registratura diversa
dal protocollo unico.
                              Art. 39.
                      Il protocollo particolare
  1. Possono essere  previste particolari forme di  riservatezza e di
accesso al protocollo unico per:
  a)  documenti legati  a  vicende di  persone o  a  fatti privati  o
particolari;
  b) documenti di carattere politico e di indirizzo di competenza del
rettore  o del  direttore  amministrativo che,  se  resi di  pubblico
dominio,  possano   ostacolare  il  raggiungimento   degli  obiettivi
prefissati;
  c)  documenti  dalla  cui contestuale  pubblicita'  possa  derivare
pregiudizio   a   terzi   o    al   buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa;
  d) le tipologie di documenti individuati dall'art. 24 della legge 7
agosto 1990  n. 241 e  dall'art. 8  del decreto del  Presidente della
Repubblica  27   giugno  1992  n.   352,  nonche'  dall'art.   9  del
"Regolamento di  attuazione della  legge 241/1990  e del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  352/1992 in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto  di accesso ai documenti amministrativi",
approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 112 del 28
novembre 1995.
  2. L'ufficio  del rettore e l'ufficio  del direttore amministrativo
sono   pertanto  autorizzati,   all'interno  del   protocollo  unico,
all'attivazione   di  procedure   particolari   di  registrazione   a
protocollo con accesso riservato.
                              Art. 40.
                 Procedure del protocollo particolare
  1.  Il  protocollo particolare  e'  utilizzato  dal rettore  o  dal
direttore amministrativo  mediante provvedimento espresso,  cioe' con
l'apposizione  della  propria  firma   sul  documento  da  registrare
mediante procedure particolari con accesso riservato.
  2.  Le procedure  adottate  per  la gestione  dei  documenti e  dei
procedimenti  amministrativi   ad  accesso  riservato,   comprese  la
protocollazione,  la   classificazione  e  la   fascicolazione,  sono
conformi a  quelle adottate  per gli  altri documenti  e procedimenti
amministrativi.
                              Art. 41.
              Consultabilita' dell'archivio particolare
  1. Il  complesso dei documenti  per i  quali sia stata  attivata la
registrazione   a  protocollo   con  accesso   riservato  costituisce
l'archivio particolare.
  2. I  documenti e  i fascicoli dell'archivio  particolare divengono
consultabili alla  scadenza dei termini indicati  in attuazione della
normativa indicata al  precedente art. 39, comma 1,  capo d), nonche'
degli artt.  20 e 21 del  decreto del Presidente della  Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
  3.  Motivate richieste  di  consultazione  potranno essere  accolte
prima  della scadenza  dei termini  con le  procedure previste  dalla
normativa vigente.
                              Art. 42.
                      Il registro di protocollo
  1. Il registro di protocollo e'  un atto pubblico originario che fa
fede della tempestivita' e dell'effettivo ricevimento e spedizione di
un  documento,  indipendentemente  dalla  regolarita'  del  documento
stesso ed e'  idoneo a produrre effetti giuridici a  favore o a danno
delle parti.
  2. Il registro di protocollo  e' soggetto alle forme di pubblicita'
e  di tutela  di situazioni  giuridicamente rilevanti  previste dalla
normativa vigente.
  3.  Il  registro  di  protocollo,  conforme  al  modello  descritto
nell'allegato 2  del presente regolamento, ha  cadenza annuale, cioe'
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
                              Art. 43.
                         Stampa del registro
                    di protocollo informatizzato
  1. In presenza  del protocollo informatizzato, al  fine di tutelare
l'integrita' e  la regolarita'  delle registrazioni,  il responsabile
del servizio  di protocollo provvede quotidianamente  alla stampa del
registro giornaliero di protocollo.
  2.  Entro il  mese  di  gennaio, il  responsabile  del servizio  di
protocollo provvede alla stampa  del registro di protocollo dell'anno
precedente  e, verificata  la  congruita'  delle registrazioni,  allo
scarto delle stampe del  registro giornaliero di protocollo dell'anno
precedente.
  3. Al  fine di mantenere  anche su supporto cartaceo  traccia della
modifica  degli elementi  accessori del  protocollo, intervenuta  per
effetto   della   gestione   dei   documenti   e   dei   procedimenti
amministrativi, il  responsabile del servizio di  protocollo provvede
entro il mese  di gennaio alla stampa e alla  rilegatura del registro
di protocollo relativo al quinto anno antecedente.
                               Capo V
                  SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO
                   FLUSSO E GESTIONE ARCHIVISTICA
                            DEL DOCUMENTO
                              Art. 44.
                      Disposizioni sull'apertura
                   della corrispondenza in arrivo
  1.  La corrispondenza  in arrivo  va aperta  di norma  nel medesimo
giorno lavorativo di ricezione e contestualmente protocollata.
  2. La corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
  a)   corrispondenza  riportante   l'indicazione  "offerta",   "gara
d'appalto", "concorso" o  simili, o comunque dalla  cui confezione si
evinca la partecipazione ad una gara;
  b)  corrispondenza  indirizzata nominativamente  oppure  riportante
l'indicazione "riservata",  "personale", "confidenziale" o  simili, o
comunque   dalla   cui  confezione   si   evinca   il  carattere   di
corrispondenza privata.
  3.  Sulla base  di  quanto  descritto nel  precedente  comma 2,  la
corrispondenza  va  inoltrata, nel  caso  di  una gara,  direttamente
all'unita' organizzativa responsabile del procedimento amministrativo
oppure,  nel   caso  di   corrispondenza  privata,   direttamente  al
destinatario.
  4. Il  personale, sia  docente che  tecnico amministrativo,  che si
accorga di aver  ricevuto tra la propria  corrispondenza un documento
inerente  a  procedimenti  amministrativi   o  affari  di  competenza
dell'Amministrazione  centrale  o  di  una  struttura  didattica,  di
ricerca  e di  servizio prevista  dallo statuto,  deve consegnarlo  o
farlo pervenire tempestivamente al rispettivo ufficio protocollo.
                              Art. 45.
               Protocollazione della busta di una gara
  1.  La  corrispondenza  riportante l'indicazione  "offerta",  "gara
d'appalto", "concorso"  o simili o  comunque dalla cui  confezione si
evinca  la partecipazione  ad una  gara,  non viene  aperta ma  viene
protocollata in arrivo  con l'apposizione del numero  di protocollo e
della  data  di  registrazione  direttamente  sulla  busta  (plico  o
simili).
  2.  Aperta  la   busta  (plico  o  simili),   il  responsabile  del
procedimento  amministrativo  provvede  a   riportare  il  numero  di
protocollo e  la data di  registrazione gia' assegnati  al documento,
conservando la busta (plico o simili) come allegato.
  3. Espletata la  gara e trascorsi i termini di  legge per eventuali
ricorsi, possono essere eliminate le buste (plichi e simili).
                              Art. 46.
               Protocollazione del documento in arrivo
  1. L'ufficio  protocollo provvede alla registrazione  del documento
in  arrivo   con  l'assegnazione   degli  elementi   obbligatori  del
protocollo, descritti all'art. 30, cioe' della data di registrazione,
del numero  di protocollo, del mittente,  dell'oggetto del documento,
del numero e della descrizione degli eventuali allegati.
  2. Qualora  dalla mancata registrazione a  protocollo del documento
nel  medesimo giorno  lavorativo di  ricezione possa  venire meno  un
diritto  di terzi,  con motivato  provvedimento del  responsabile del
servizio di protocollo  si differiscono i termini  di registrazione a
protocollo.
  3.  Per differimento  dei termini  di registrazione  si intende  il
provvedimento  con  il  quale  vengono  individuati  i  documenti  da
ammettere alla registrazione  differita, le cause e  il termine entro
il  quale   la  registrazione  a  protocollo   deve  comunque  essere
effettuata.
  4. Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza
di  terzi  (altro  ente,  altra   persona  fisica  o  giuridica),  la
registrazione va  annullata con  le procedure descritte  all'art. 36,
utilizzando un altro  numero di protocollo per la  trasmissione a chi
di competenza.
                              Art. 47.
             Rilascio di ricevuta del documento in arrivo
  1. Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o
da  altra persona  incaricata e  venga richiesto  il rilascio  di una
ricevuta  attestante  l'avvenuta  consegna, l'ufficio  protocollo  e'
autorizzato a fotoriprodurre gratuitamente  il documento e a segnarvi
in originale il relativo numero di protocollo.
  2.  La   semplice  ricevuta  da   allegare  al  documento   non  e'
riconosciuta valida ai fini giuridici e probatori.
  3. Qualora il documento sia composto di piu' pagine, e' sufficiente
la fotoriproduzione  della prima  pagina, mentre  eventuali ulteriori
costi di riproduzione  sono a carico di chi presenta  il documento da
protocollare.
  4. Nel caso  di domande per la partecipazione a  certe tipologie di
gare (ad es. concorsi per il  personale), il documento in arrivo puo'
essere    preventivamente    visionato   dall'unita'    organizzativa
responsabile del  procedimento amministrativo al fine  di rilevare la
completezza e la regolarita' della documentazione presentata.
                              Art. 48.
               Determinazione dell'unita' organizzativa
                responsabile del documento in arrivo
  1. Dopo essere stato protocollato,  il documento in arrivo passa al
direttore  amministrativo  o  a  chi  ne fa  le  veci  (direttore  di
divisione,  funzionario delegato,  etc.),  per  la determinazione  di
competenza e l'assegnazione all'unita' organizzativa responsabile del
procedimento amministrativo.
  2.  I  documenti  in  arrivo  sono trasmessi  in  originale  e  per
competenza ad una sola unita' organizzativa responsabile.
                              Art. 49.
                    Assegnazione del responsabile
       del procedimento amministrativo al documento in arrivo
  1.   L'unita'    organizzativa   responsabile    del   procedimento
amministrativo  provvede  ad  assegnare  al documento  in  arrivo  il
nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.
  2.  Qualora il  procedimento  amministrativo coinvolga  piu' di  un
responsabile,    l'unita'    organizzativa   responsabile    provvede
all'indizione di una conferenza di servizi.
                              Art. 50.
              Compiti del responsabile del procedimento
               amministrativo sul documento in arrivo
  1.  Spettano al  responsabile  del  procedimento amministrativo  le
incombenze relative alla gestione  del documento e alla registrazione
delle informazioni ad esso  collegate, cioe' degli elementi accessori
del    protocollo    descritti    all'art.    33    (classificazione,
fascicolazione,    termini    di   conclusione    del    procedimento
amministrativo, termini di conservazione, etc.).
                              Art. 51.
                   Oggetto del documento in arrivo
  1.  Ogni   documento  in   arrivo  deve  essere   protocollato  con
l'indicazione dell'oggetto  utilizzando non meno di  trenta caratteri
non ripetibili.
  2.  Qualora  un  documento  tratti  piu'  argomenti,  imputabili  a
procedimenti amministrativi diversi, e' possibile farne il necessario
numero di copie.
  3.   Il   documento   originale  rechera',   oltre   alla   propria
classificazione  (descritta  al  successivo art.  66),  anche  quelle
assegnate a ciascuna copia.
  4. Ciascuna copia rechera' invece quella propria e quella assegnata
al documento originale.
                              Art. 52.
                   Protocollazione di un documento
                        informatico in arrivo
  1.  Il documento  informatico  in arrivo  va protocollato  mediante
l'apposizione contestuale  della firma digitale del  responsabile del
servizio di  protocollo, con  le procedure stabilite  dalla normativa
vigente.
                              Art. 53.
                   Protocollazione di un documento
                  informatico in partenza e interno
  1. Il documento informatico in  partenza e il documento informatico
interno vanno  protocollati mediante l'apposizione  contestuale della
firma digitale  dell'autore, cioe' del responsabile  del procedimento
amministrativo, con le procedure stabilite dalla normativa vigente.
                              Art. 54.
              Compiti del responsabile del procedimento
              amministrativo sul documento in partenza
  1.  Spettano al  responsabile  del  procedimento amministrativo  le
incombenze relative alla produzione e  alla gestione del documento in
partenza, cioe'  la registrazione degli elementi  obbligatori e degli
elementi  accessori  del  protocollo,   cosi'  come  descritti  negli
articoli 30 e  33 e la gestione archivistica  del documento medesimo,
descritta all'art. 64.
                              Art. 55.
                  Oggetto del documento in partenza
  1. Ogni  documento in  partenza deve  trattare un  unico argomento,
indicato  chiaramente  a  cura  dell'autore  nello  spazio  riservato
all'oggetto  e  con  l'uso  di  non  meno  di  trenta  caratteri  non
ripetibili.
                              Art. 56.
               Firme e sigle sul documento in partenza
  1. Le firme e le sigle  necessarie alla redazione e alla perfezione
giuridica del  documento in  partenza vanno  apposte prima  della sua
protocollazione.
                              Art. 57.
                 Confezione del documento in partenza
  1. La confezione (busta, plico  o simili) del documento in partenza
deve   riportare  l'ufficio   cui  afferisce   il  responsabile   del
procedimento amministrativo.
                              Art. 58.
                      Trasmissione e spedizione
                      del documento in partenza
  1. Il  responsabile del  procedimento amministrativo  provvede alla
trasmissione del documento in partenza, cioe' alla sua spedizione, di
norma entro il medesimo giorno lavorativo.
  2.  Qualora i  destinatari siano  piu' di  tre, la  registrazione a
protocollo potra' riportare il destinatario primo nominato e rinviare
all'elenco  dei destinatari  che deve  essere conservato  in allegato
alla minuta.
                              Art. 59.
              Compiti del responsabile del procedimento
                amministrativo sul documento interno
  1.  Spettano al  responsabile  del  procedimento amministrativo  le
incombenze relative alla produzione  e gestione del documento interno
nonche', se prevista, alla registrazione degli elementi obbligatori e
degli elementi  accessori del protocollo, cosi'  come descritti negli
articoli 30 e  33 e la gestione archivistica  del documento medesimo,
descritta all'art. 64.
                              Art. 60.
                    Oggetto del documento interno
  1.  Ogni  documento  interno  deve  trattare  un  unico  argomento,
indicato  chiaramente  a  cura  dell'autore  nello  spazio  riservato
all'oggetto  e  con  l'uso  di  non  meno  di  trenta  caratteri  non
ripetibili.
                              Art. 61.
                 Firme e sigle sul documento interno
  1. Le firme e le sigle  necessarie alla redazione e alla perfezione
giuridica  del  documento  interno  vanno  apposte  prima  della  sua
protocollazione, se prevista.
                              Art. 62.
                   Confezione del documento interno
  1. La confezione (busta, plico o simili) del documento interno deve
riportare l'ufficio  cui afferisce  il responsabile  del procedimento
amministrativo.
                              Art. 63.
                  Trasmissione del documento interno
  1. Il  responsabile del  procedimento amministrativo  provvede alla
trasmissione del  documento interno,  oppure alla sua  spedizione, se
prevista, di norma entro il medesimo giorno lavorativo.
                              Art. 64.
                 Gestione archivistica del documento
  1.  Spettano al  responsabile  del  procedimento amministrativo  le
incombenze relative alla gestione archivistica del documento.
  2.   Per   gestione   archivistica   del   documento   si   intende
l'applicazione  al  documento,  in via  tradizionale  e  informatica,
almeno dei seguenti strumenti:
  a) titolario di classificazione, descritto all'art. 65;
  b) massimario di conservazione e di scarto, descritto all'art. 67;
  c) repertorio dei fascicoli, descritto all'art. 71,
  e   di  quant'altro   possa  essere   funzionale  all'efficacia   e
all'efficienza   dell'azione   amministrativa  (schedari,   rubriche,
indici, etc.).
                              Art. 65.
                     Titolario di classificazione
  1.  Per   titolario  di   classificazione  si  intende   un  quadro
alfanumerico di  riferimento per l'archiviazione, la  conservazione e
la individuazione dei documenti.
  2. Il titolario di classificazione  si suddivide in titoli, i quali
si suddividono in classi, le quali si suddividono in fascicoli.
  3. I titoli e le classi  sono nel numero prestabilito dal titolario
di classificazione contenuto nell'allegato 1 del presente regolamento
e  non sono  modificabili ne'  nel  numero ne'  nell'oggetto, se  non
attraverso le procedure previste dal successivo comma 5.
  4.  Ogni  classe  ha  un   numero  variabile  di  fascicoli,  cioe'
dipendente dagli  affari e  dai procedimenti  amministrativi istruiti
che,   all'interno   della    medesima   classe,   vengono   numerati
progressivamente e annotati nel  repertorio dei fascicoli, cosi' come
previsto dal successivo art. 71.
  5.   Il  titolario   di   classificazione   e'  modificato   oppure
riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo.
                              Art. 66.
                    Classificazione dei documenti
  1. Ogni documento, dopo la  protocollazione, va classificato a cura
del responsabile del procedimento amministrativo.
  2. Per  classificazione si intende l'applicazione  del titolario di
classificazione, cioe' l'assegnazione al  documento del titolo, della
classe, del numero del  fascicolo ed eventualmente del sottofascicolo
e dell'inserto.
                              Art. 67.
               Massimario di conservazione e di scarto
  1. Per massimario di conservazione e di scarto si intende l'elenco,
coordinato  con il  titolario  di classificazione  e  la tabella  dei
procedimenti amministrativi, dei documenti  prodotti e del rispettivo
tempo di conservazione (limitato o perenne).
  2.  Il massimario  di conservazione  e  di scarto  e' modificato  o
riconfermato periodicamente con decreto del direttore amministrativo.
  3. Essendo il massimario di  conservazione e di scarto strettamente
connesso con la tabella dei procedimenti amministrativi, il direttore
amministrativo e' incaricato di approvare il nuovo massimario dopo la
revisione,  l'integrazione   e  l'aggiornamento  della   tabella  dei
procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'art. 81.
                              Art. 68.
            Il procedimento amministrativo e il fascicolo
  1. Gli affari trattati e  i procedimenti amministrativi danno luogo
ad un fascicolo.
  2. Per fascicolo si intende  il complesso dei documenti relativi ad
un  determinato  affare  o  afferenti  ad  un  medesimo  procedimento
amministrativo.
  3. Qualora  insorgano esigenze  pratiche, il fascicolo  puo' essere
distinto  in sottofascicoli,  i  quali a  loro  volta possono  essere
distinti in inserti.
  4. L'esaurimento del procedimento  amministrativo, cioe' la data di
chiusura  del  rispettivo  fascicolo, sottofascicolo  o  inserto,  si
riferisce  alla  data  dell'ultimo   documento  prodotto,  cioe'  del
documento che conclude il procedimento amministrativo stesso.
                              Art. 69.
                     Fascicolazione dei documenti
  1. Ogni  documento, dopo la  sua classificazione, va  fascicolato a
cura del responsabile del procedimento amministrativo.
  2. Per fascicolazione si intende  l'inserimento del documento in un
apposito fascicolo.
  3.  I  documenti sono  conservati  all'interno  del fascicolo,  del
sottofascicolo  e  dell'inserto,   secondo  l'ordine  progressivo  di
registrazione,  cioe'   di  sedimentazione,  secondo  il   numero  di
protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data.
  4.  Ogni  fascicolo  ha  una  copertina  (detta  anche  "camicia"),
conforme   al  modello   descritto  nell'allegato   3  del   presente
regolamento, nella quale  deve essere indicato il  titolo, la classe,
il  numero del  fascicolo, l'oggetto  dell'affare o  del procedimento
amministrativo,  nonche'  l'eventuale  presenza di  sottofascicoli  o
inserti.
                              Art. 70.
              I fascicoli del personale e degli studenti
  1. Per ogni  dipendente deve essere istruito  un apposito fascicolo
nominativo, che puo' essere  distinto in sottofascicoli riportanti le
variazioni di carriera e quant'altro ritenuto necessario.
  2. Analogamente  deve essere  istruito un fascicolo  nominativo per
ogni studente.
  3. I  fascicoli del  personale e  degli studenti  costituiscono due
distinte  serie  archivistiche, che  vanno  archiviate  in ordine  di
matricola e, se assente, in ordine alfabetico per cognome e nome.
                              Art. 71.
                       Repertorio dei fascicoli
  1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli.
  2.  Per repertorio  dei fascicoli  si intende  l'elenco ordinato  e
aggiornato dei  fascicoli istruiti  all'interno di ciascuna  classe e
riportante,  oltre  che  l'oggetto  dell'affare  o  del  procedimento
amministrativo, l'indice di  classificazione completo (titolo, classe
e numero del fascicolo).
  3.  Nell'indice  di  classificazione  deve  essere  indicata  anche
l'eventuale  presenza  di  sottofascicoli  o inserti,  a  loro  volta
numerati    progressivamente    all'interno   del    fascicolo    (se
sottofascicolo) o del sottofascicolo (se inserto).
  4.  Nel   repertorio  va  annotata  anche   la  movimentazione  dei
fascicoli, cioe'  lo spostamento  fisico del  fascicolo da  ufficio a
ufficio e da quest'ultimi all'archivio.
  5.  Il  repertorio dei  fascicoli,  conforme  al modello  descritto
nell'allegato 4  del presente regolamento, ha  cadenza annuale, cioe'
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
                               Capo VI
                  ADEMPIMENTI NELL'ARCHIVIO CORRENTE
                     E NELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO
                              Art. 72.
                Conservazione e custodia dei documenti
  1. Il  responsabile del procedimento amministrativo  e' tenuto alla
corretta  conservazione   e  custodia   dei  documenti   relativi  ai
procedimenti amministrativi di propria competenza.
                              Art. 73.
                Consegna del repertorio dei fascicoli
  1. Un esemplare  del repertorio dei fascicoli,  cosi' come previsto
nel  precedente  art.  71,  deve  essere  consegnato  annualmente  al
direttore  dell'archivio  generale di  Ateneo  e  comunque prima  del
versamento  dei  fascicoli  dall'archivio  corrente  all'archivio  di
deposito,   da  ciascuna   unita'   organizzativa  responsabile   dei
procedimenti amministrativi, con le procedure descritte nell'articolo
seguente.
                              Art. 74.
                       Versamento dei fascicoli
                   all'archivio generale di Ateneo
  1. Periodicamente e  secondo un apposito piano  di versamento, ogni
ufficio deve  conferire all'archivio  generale di Ateneo  i fascicoli
relativi  ad  affari  e  a  procedimenti  amministrativi  conclusi  o
comunque non piu' necessari ad una trattazione corrente.
  2. Ricevuti i fascicoli e  controllato il rispettivo repertorio dei
fascicoli  ricevuto  con  le  procedure  descritte  all'art.  73,  il
direttore dell'archivio  generale di  Ateneo predispone un  elenco di
consistenza.
  3.  I  fascicoli  personali   e  degli  studenti  vanno  trasferiti
dall'archivio  corrente all'archivio  di  deposito l'anno  successivo
alla data di cessazione dal servizio (per i fascicoli personali) e di
conclusione o  cessazione della  carriera di  studi (per  i fascicoli
degli studenti).
  4.  Le  serie e  i  repertori  delle circolari,  decreti,  verbali,
delibere  e   contratti,  relative  agli  ultimi   cinque  anni  sono
conservati presso  gli uffici  individuati come  unita' organizzative
responsabili  del rispettivo  procedimento amministrativo  o apposito
ufficio  delegato; trascorso  tale termine,  le serie  e i  repertori
vengono conferiti all'archivio generale di Ateneo.
                              Art. 75.
                          Scarto d'archivio
  1. Periodicamente e comunque prima del passaggio dei fascicoli alla
sezione separata d'archivio devono essere effettuate le operazioni di
scarto, previo  nulla osta  della soprintendenza  archivistica, sulla
base del massimario di conservazione  e di scarto descritto nell'art.
67.
                              Capo VII
                   LA SEZIONE SEPARATA D'ARCHIVIO
                              Art. 76.
                          Funzioni e compiti
  1.  La  sezione separata  d'archivio  e'  una unita'  organizzativa
dipendente dall'archivio generale di Ateneo.
   2. La sezione separata d'archivio:
  a) cura la conservazione e la tutela dei documenti;
  b) mantiene i documenti secondo  l'ordine originario e il principio
di provenienza;
  c)  procede, laddove  necessario,  al riordino  e  al restauro  dei
documenti;
  d) redige e  tiene aggiornato l'inventario scientifico  e gli altri
mezzi di corredo;
  e) provvede alla gestione della sala di studio.
                              Art. 77.
                     Consultazione dei documenti
  1.  I documenti  della  sezione separata  d'archivio  sono messi  a
disposizione  di  chi ne  faccia  richiesta,  nei termini  di  legge,
utilizzando  il  modello  descritto   nell'allegato  5  del  presente
regolamento.
  2. I consultatori sono  tenuti all'osservanza del regolamento della
sala  di  studio, che  verra'  adottato  con le  procedure  descritte
all'art. 81.
                              Art. 78.
              Limiti alla consultabilita' dei documenti
  1. I  documenti della sezione separata  d'archivio sono liberamente
consultabili,  fatte  salve  le eccezioni  previste  dalla  normativa
vigente.
                              Capo VIII
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 79.
                       Affidamento provvisorio
                 della gestione della sala di studio
  1. In attesa di un adeguamento  degli uffici e delle risorse, fermo
restando  quanto stabilito  al  precedente capo  VII  in merito  alla
sezione  separata  d'archivio,  la  gestione  della  sala  di  studio
dell'archivio e'  provvisoriamente affidata  al Centro per  la storia
dell'universita'.
  2.  Il   Centro,  del   quale  e'   stata  acquisita   la  relativa
disponibilita' in quanto attivita' gia'  prevista dal suo statuto, si
avvarra'  del  personale  messo a  disposizione  dall'amministrazione
centrale per espletare i compiti previsti dal capo VII.
                              Art. 80.
                     Accesso ai locali d'archivio
  1.  Entro  trenta  giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  il  direttore  dell'archivio  generale  di  Ateneo,  di
concerto con i delegati all'edilizia, il presidente della commissione
archivi, il direttore della divisione  servizi tecnici e il direttore
della divisione  patrimonio, acquisisce le  chiavi di tutti  i locali
dell'archivio  di  deposito  dell'amministrazione  centrale  e  della
sezione   separata   d'archivio    e   ne   diventa   contestualmente
responsabile, garantendo  l'accesso solo per motivate  esigenze e con
la tenuta di un apposito registro.
                              Art. 81.
               Adempimenti del direttore amministrativo
          e del direttore dell'archivio generale di Ateneo
  1. Il  direttore dell'archivio generale di  Ateneo, successivamente
all'entrata in  vigore del  presente regolamento, sentiti  gli uffici
competenti, propone al direttore amministrativo quanto segue:
  a) entro trenta  giorni le specifiche informatiche  del registro di
protocollo,  comprese  le  modalita'  di immissione  dei  dati  e  la
compilazione dei campi obbligatori;
  b) entro quarantacinque giorni  un piano operativo di utilizzazione
degli spazi  assegnati all'archivio  generale di Ateneo  con delibera
del consiglio  di amministrazione  numeri 1216-1218 del  10 settembre
1996;
  c)  entro sessanta  giorni le  tipologie dei  documenti interni  da
registrare a protocollo;
  d)  entro  novanta  giorni  il   modello  di  carta  intestata  per
l'amministrazione  centrale, acquisendo  la carta  intestata adottata
dalle strutture didattiche,  di ricerca e di  servizio previste dallo
statuto;
  e)  entro centoventi  giorni  le tariffe  relative  al servizio  di
fotoriproduzione e di microfilmatura;
  f) entro sei mesi un progetto di gestione della sala di studio e un
piano di sviluppo delle risorse umane e strumentali;
  g)  entro  sei mesi  un  regolamento  della  sala  di studio  e  di
consultazione e gestione dei documento d'archivio;
  h)  entro   nove  mesi  la  tabella   aggiornata  dei  procedimenti
amministrativi e il massimario di conservazione e di scarto elaborato
d'intesa con la soprintendenza archivistica;
  i) entro nove  mesi un progetto di  riordino dell'archivio generale
di Ateneo;
  l)  entro  dodici  mesi  una   carta  della  qualita'  dei  servizi
documentari dell'Ateneo;
  m) entro diciotto mesi un  manuale delle procedure dei procedimenti
amministrativi.
  2. Le proposte del direttore  dell'archivio generale di Ateneo sono
adottate   dal   direttore   amministrativo   mediante   decreti   di
organizzazione.
  3. Tutte  le disposizioni emanate  dalla data di entrata  in vigore
del presente regolamento alla data di emanazione dei decreti indicati
nel precedente comma,  vanno raccolti e pubblicati in  un testo unico
coordinato con il presente regolamento.
                              Art. 82.
                   Attivazione del protocollo unico
  1.  Il  1 gennaio  1998  cessano  di fatto  e  di  diritto tutti  i
cosiddetti  protocolli  interni  (cioe'  di  settore,  di  divisione,
protocolli multipli, protocollo del telefax, etc.) o altri sistemi di
registrazione  o registratura  dei documenti  diversi dal  protocollo
unico, che contestualmente entra in vigore.
                              Art. 83.
          Elenco degli uffici dell'amministrazione centrale
                 che afferiscono al protocollo unico
  1.  Gli uffici  dell'amministrazione  centrale  che afferiscono  al
protocollo unico sono i seguenti:
  a) Direzione amministrativa;
  b)  Aree dirigenziali  (Area  risorse patrimoniali  e Area  risorse
umane);
  c) Divisione affari generali - Organi collegiali;
  d) Divisione affari istituzionali - Relazioni esterne e culturali;
  e) Divisione affari legali;
  f) Divisione bilanci e contabilita';
  g) Divisione patrimonio ed economato;
  h) Divisione personale docente;
  i) Divisione personale tecnico amministrativo;
  j) Divisione retribuzioni e contabilita';
  k) Divisione segreterie studenti;
  l) Divisione servizi del personale - Pensioni - Riscatti;
  m) Divisione servizi tecnici;
  n) Ufficio  speciale appalti  e Contratti  per lavori,  forniture e
servizi;
  o) Ufficio speciale relazioni con il pubblico;
  p) Ufficio speciale statuto e regolamenti statutari.
                              Art. 84.
                Elenco  delle  strutture  didattiche,
                di  ricerca  e  di  servizio previste
       dallo statuto che attivano un proprio protocollo unico
  1. Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo
statuto che devono  attivare un proprio protocollo  unico sono quelle
riportate nell'allegato 6 del presente regolamento.
  2.  Ogni struttura  didattica, di  ricerca e  di servizio  prevista
dallo  statuto  di  nuova  istituzione dovra'  adottare  il  presente
regolamento contestualmente alla propria attivazione.
                              Art. 85.
      Differimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche
      e dei supporti informatici per finalita' di conservazione
  1. In attesa di nuove e specifiche direttive dettate dall'autorita'
per   l'informatica    nella   pubblica    amministrazione,   nonche'
dell'emanazione di  standard internazionali per la  conservazione dei
documenti su supporto non cartaceo  che non pregiudichino la certezza
del diritto  e l'efficacia probatoria, e'  differito l'utilizzo delle
tecnologie informatiche  e dei supporti informatici  per finalita' di
conservazione.
                               Capo IX
                         DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 86.
                Istituzione della commissione archivi
  1. E' istituita una commissione permanente, denominata "Commissione
archivi",  nominata  e  rinnovata  periodicamente  dal  consiglio  di
amministrazione,  con   l'incarico  di  esaminare   le  problematiche
inerenti agli archivi.
                              Art. 87.
                Composizione della commissione archivi
   1. Fanno parte della commissione archivi:
  a) il direttore amministrativo;
  b) il direttore dell'Archivio generale di Ateneo;
  c) il direttore del centro di calcolo di Ateneo;
  d) il direttore del centro per la storia dell'Universita';
  e) un docente scelto tra le discipline di carattere umanistico;
  f) un docente scelto tra le discipline di carattere scientifico;
  g) il soprintendente archivistico per il Veneto,
o loro delegati.
  2.  Il presidente  della  commissione viene  nominato dal  rettore,
mentre  il  direttore  dell'archivio  generale di  Ateneo  svolge  le
funzioni di segretario.
                              Art. 88.
                  Compiti della commissione archivi
  1. I compiti della Commissione archivi sono i seguenti:
  a)   formulare   proposte   tendenti   alla   semplificazione   dei
procedimenti amministrativi;
  b) realizzare sinergie  con le strutture didattiche,  di ricerca, e
servizio dell'Ateneo  in merito alla condivisione  delle informazioni
ricavabili  dai   documenti,  dalla   loro  gestione  e   dalla  loro
conservazione;
  c)  esprimere   un  parere   sul  regolamento,  sul   titolario  di
classificazione  e  sul  massimario  di conservazione  e  di  scarto,
nonche' sulle loro eventuali modifiche;
  d)   proporre   o   redigere  progetti   speciali   tendenti   alla
valorizzazione  dei documenti  dell'universita', alla  conservazione,
alla  sicurezza  dei  locali  di   deposito  e  a  quant'altro  possa
migliorare l'attivita' istituzionale inerente agli archivi;
  e) proporre iniziative di ricerca e di studio sugli archivi.
                              Art. 89.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento entra in  vigore il 1 gennaio 1998, dopo
aver effettuato  sia nell'amministrazione centrale che  in almeno due
strutture didattiche, di ricerca e di servizio prevista dallo statuto
una adeguata sperimentazione.
  2. Ogni anno, assieme al decreto di organizzazione degli uffici, il
direttore  amministrativo, su  proposta  del direttore  dell'archivio
generale  di Ateneo,  adotta  il titolario  di  classificazione e  il
massimario di  conservazione e  di scarto, sia  per l'amministrazione
centrale che  per le strutture  didattiche, di ricerca e  di servizio
previste  dallo  statuto,  con eventuali  modifiche  e  integrazioni,
oppure riconferma quelli dell'anno precedente.
                              Art. 90.
                      Efficacia del regolamento
   1. Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva.
  2. Il titolario di  classificazione, contenuto nell'allegato 1, non
e' applicabile ai documenti prodotti prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento; essi pertanto  devono essere archiviati secondo
il  titolario  di  classificazione,  o  qualsiasi  altro  sistema  di
classificazione,     registratura,    tabella     delle    posizioni,
repertoriazione o  inventariazione in  uso alla  data nella  quale e'
avvenuta la loro produzione.
                              Art. 91.
                        Ulteriori riferimenti
  1. Per quanto non  espressamente previsto dal presente regolamento,
si  fara' riferimento  alla normativa  vigente in  materia, adottando
comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attivita'
amministrativa e alla diligenza del buon padre di famiglia.
   (Omissis).
                                                           ALLEGATO 1
                    TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE
                   PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Titolo I - Amministrazione
  1. Leggi e rispettive circolari applicative
  2. Statuto
  3. Regolamenti
  4. Ordinamento didattico
  5. Stemma, gonfalone e sigillo
  6. Sistema informativo e sistema informatico e telematico
  7. Archivio e protocollo
  8. Informazioni e relazioni con il pubblico
  9. Pianta organica, organigramma e funzionigramma
 10. Rapporti sindacali e contrattazione decentrata
 11. Controllo di gestione
 12. Statistica
 13. Elezioni
 14. Attivita' culturali, sportive e ricreative
 15. Editoria e attivita' informativopromozionale interna ed esterna
 16. Onorificenze, cerimoniale e attivita' di rappresentanza
 17.  Richiesta di interventi di carattere politico, economico, socio
culturale e umanitario
 18. Nomine in enti ed organi esterni
  Titolo II  - Organi di  governo, gestione, controllo,  consulenza e
garanzia
  1. Rettore con relative commissioni e comitati, anche misti
  2. Prorettori e delegati
  3. Senato accademico con relative commissioni e comitati
  4. Senato accademico allargato con relative commissioni e comitati
  5. Consiglio di amministrazione con relative commissioni e comitati
  6. Direttore amministrativo
  7. Consulta dei direttori di dipartimento
  8. Commissione didattica di Ateneo
  9. Commissione scientifica di Ateneo
 10. Consiglio degli studenti
 11. Conferenza dei rettori delle universita' italiane
 12. Collegio dei revisori dei conti
 13. Nucleo di valutazione
 14. Comitato per lo sport universitario
 15. Comitato per le pari opportunita'
 16. Collegio dei garanti
 17. Difensore civico
 18. Collegio arbitrale di disciplina
  Titolo  III -  Attivita'  didattica, di  ricerca, programmazione  e
sviluppo
   1. Corsi di studio
   2. Scuole di specializzazione
   3. Dottorati di ricerca
   4. Corsi di perfezionamento
   5. Rapporti con enti, istituti di ricerca, aziende ed imprese
   6.  Accordi  di ricerca  e  scambi  culturali  con l'Italia  e con
l'estero
   7. Cooperazione con paesi in via di sviluppo
   8. Piani di sviluppo dell'universita'
Titolo IV - Affari legali
   1. Contenzioso giudiziale e stragiudiziale
   2. Atti di liberalita'
   3. Reati e contravvenzioni
   4. Responsabilita' civile, penale e amministrativa del personale
   5. Pareri e consulenze
Titolo V - Studenti e laureati
   1. Orientamento, informazione e tutorato
   2. Immatricolazioni
   3. Passaggi interni e trasferimenti da e per altra sede
   4. Cursus studiorum e provvedimenti disciplinari
   5. Diritto allo studio; tasse e contributi (con relativi esoneri),
borse di studio
   6. Cessazione o conclusione della carriera di studio
   7. Esami di Stato
   8. Programmi di formazione e di ricerca
   9. Progetti speciali
  10. Servizi di assistenza
  11. Premi e borse di studio postlauream
  12.  Associazionismo,  goliardia  e manifestazioni  organizzate  da
studenti o ex studenti
Titolo VI - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
   1. Istituzione ed attivazione di strutture
   2. Facolta'
   3. Dipartimenti
   4. Istituti
   5. Centri
   6. Biblioteche e sistema bibliotecario
   7. Musei, pinacoteche e collezioni scientifiche
   8. Consorzi ed enti a partecipazione universitaria
   9. Corsi di formazione permanente
Titolo VII - Personale docente
   1. Concorsi
   2. Assunzioni e cessazioni
   3. Comandi e distacchi
   4. Contratti  (a tempo  determinato e indeterminato), affidamenti,
supplenze e opzioni settori scientificodisciplinari
   5. Carriera
   6. Retribuzione e compensi
   7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
   8. Preruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita
   9. Dichiarazioni di infermita' ed equo indennizzo
  10. Servizi a domanda individuale
  11. Assenze
  12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
  13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari
Titolo VIII - Personale tecnico amministrativo
   1. Concorsi e selezioni
   2. Assunzioni, cessazioni e opzione parttime
   3. Comandi e distacchi
   4. Incarichi, reggenze, mansionario, ordini di servizio e missioni
   5. Inquadramenti e applicazioni contratti collettivi nazionali
   6. Retribuzione e compensi
   7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi
   8. Preruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita
   9. Dichiarazioni di infermita' ed equo indennizzo
  10. Servizi a domanda individuale
  11. Assenze
  12. Tutela della salute e sorveglianza sanitaria
  13. Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari
  14. Formazione professionale
  15. Personale non strutturato
Titolo IX - Finanza, contabilita' e bilancio
  1. Entrate
  2. Uscite per la didattica e la ricerca scientifica
  3. Uscite per i servizi generali e tecnicoamministrativi
  4. Attivita' per conto terzi e relativo tariffario
  5. Bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e verifiche contabili
  6. Tesoreria, cassa e istituti di credito
  7. Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali
  8. Fondo comune di Ateneo
Titolo X - Lavori pubblici, edilizia ed impiantistica
  1. Progettazione e costruzione di nuove opere edilizie con relativi
impianti
  2.   Manutenzione   ordinaria,   straordinaria,   ristrutturazione,
restauro e destinazione d'uso
  3. Sicurezza e messa a norma degli ambienti di lavoro
  4. Telefonia, telematica e informatica
  5. Urbanistica
  6. Materiali e attrezzature tecniche
Titolo XI - Patrimonio, provveditorato ed economato
  1. Acquisizione di beni immobili e relativi servizi
  2. Locazione di beni immobili, di beni mobili e relativi servizi
  3.  Acquisizione  e  fornitura  di  beni  mobili,  di  materiali  e
attrezzature non tecniche e di servizi
  4. Manutenzione di beni mobili
  5. Alienazione di beni immobili e di beni mobili
  6. Ecologia
  7. Pagamenti, rimborsi, fondo piccole spese
  8. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato
Titolo XII - Oggetti diversi
  (Senza ulteriori  suddivisioni in classi; affari  che non rientrano
nei precedenti titoli di classificazione, neppure per analogia).
                                                           ALLEGATO 2
                       REGISTRO DI PROTOCOLLO
PAGINA DI SINISTRA
_____________________________________________________________________
                         DOCUMENTI IN ARRIVO
_____________________________________________________________________
 Numero      Data di           Mittente/i     OGGETTO DEL DOCUMENTO
 di pro-     registrazione
 tocollo     giorno/mese/
             anno
_____________________________________________________________________
             ...............   ............   .......................
 ..........  ...............
             ...............   ............   .......................
_____________________________________________________________________
             ...............   ............   .......................
 ..........  ...............
             ...............   ............   .......................
_____________________________________________________________________
PAGINA DI DESTRA
_____________________________________________________________________
                         DOCUMENTI IN PARTENZA
_____________________________________________________________________
 Titolo      Destinatario/i    Allegati       OGGETTO DEGLI ALLEGATI
 Classe
 Fascicolo
_____________________________________________________________________
 ..........  ...............                  .......................
 ..........  ...............   ............   .......................
 ..........  ...............                  .......................
_____________________________________________________________________
 ..........  ...............                  .......................
 ..........  ...............   ............   .......................
 ..........  ...............                  .......................
_____________________________________________________________________
                                                           ALLEGATO 3
                  COPERTINA DEL FASCICOLO (CAMICIA)
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
            .................................................
               (nome della struttura - divisione - ufficio)
     Titolo ................... - Classe ............................
fascicolo n. .......... sottofascicolo ........... inserto ..........
OGGETTO:
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
                                                           ALLEGATO 4
                      REPERTORIO DEI FASCICOLI
                   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                   .................................
                        (nome della struttura)
                        REPERTORIO DEI FASCICOLI
                            ANNO ............
TITOLO ....... - ....................................................
_____________________________________________________________________
CLASSE  |  NUM.  |  SOTTO    |  INS.  |   OGGETTO   |   NOTE
        | FASC.  |  FASC.    |        |             |
________|________|___________|________|_____________|________________
        |        |           |        |             |
________|________|___________|________|_____________|________________
        |        |           |        |             |
________|________|___________|________|_____________|________________
                                                           ALLEGATO 5
                      DOMANDA DI CONSULTAZIONE
                                  Al Magnifico Rettore
                                  dell'Universita' degli Studi
                                                       35122 - PADOVA
                                  per il tramite del
                                  Soprintendente archivistico per
                                  il Veneto
                                  Campo dei Frari, 3002
                                                      30125 - VENEZIA
    Il/La sottoscritto/a ............................................
nato/a a ................................ il ........................
residente a ...............................  prov. ..................
via ........................................  cap. ..................
nazionalita' ....................  doc. d'identita' .................
professione .........................................................
                               chiede
alla  Magnificenza  Vostra  di  essere autorizzato alla consultazione
dell'archivio per:
- uno studio sul tema................................................
- una tesi di laurea assegnata dal ch.mo prof........................
della facolta' di ...................................................
dell'Universita' di .................................................
sul tema.............................................................
- altro .............................................................
    A tal scopo, sotto la propria responsabilita',  dichiara  di  non
trovarsi  in  una  delle  incapacita'  che  importino  la perdita dei
diritti elettorali e di  non  essere  stato  escluso  dalle  sale  di
lettura di archivi e biblioteche.
    Padova, li ........................
                                    firma ...........................
   VISTO: Il Direttore
 .......................
_____________________________________________________________________
Autorizzazione della Soprintendenza archivistica n. ...  del ../../..
_____________________________________________________________________
                                                           ALLEGATO 6
ELENCO   DELLE   STRUTTURE  DIDATTICHE,  DI  RICERCA  E  DI  SERVIZIO
   PREVISTE DALLO STATUTO CHE ATTIVANO UN PROPRIO PROTOCOLLO UNICO.
 Facolta':
   Facolta' di Agraria
   Facolta' di Economia
   Facolta' di Farmacia
   Facolta' di Giurisprudenza
   Facolta' di Ingegneria
   Facolta' di Lettere e filosofia
   Facolta' di Medicina e chirurgia
   Facolta' di Medicina veterinaria
   Facolta' di Psicologia
   Facolta' di Scienze della formazione
   Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali
   Facolta' di Scienze politiche
   Facolta' di Scienze statistiche
 Dipartimenti:
   Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni vegetali
   Dipartimento di Astronomia
   Dipartimento di Biologia
   Dipartimento di Biotecnologie agrarie
   Dipartimento di Chimica biologica
   Dipartimento di Chimica fisica
   Dipartimento di Chimica inorganica, metallorganica e analitica
   Dipartimento di Chimica organica
   Dipartimento di Costruzioni e Trasporti
   Dipartimento di Diritto comparato
   Dipartimento di Elettronica e Informatica
   Dipartimento di Farmacologia "E. Meneghetti"
   Dipartimento di Filosofia
   Dipartimento di Fisica "Galileo Galilei"
   Dipartimento di Geografia "G. Morandini"
   Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica
   Dipartimento di Ingegneria elettrica
   Dipartimento di Ingegneria idraulica, marittima e geotecnica
   Dipartimento di Ingegneria meccanica
   Dipartimento di Innovazione meccanica e gestionale
   Dipartimento di Italianistica
   Dipartimento di Lingue e Letterature anglogermaniche
   Dipartimento di Linguistica
   Dipartimento di Matematica pura e applicata
   Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
   Dipartimento di Pediatria
   Dipartimento di  Metodi  e   Modelli  matematici  per  le  scienze
applicate
   Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
   Dipartimento di Processi chimici dell'ingegneria
   Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
   Dipartimento di Psicologia generale
   Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali
   Dipartimento di Scienze dell'antichita'
   Dipartimento di Scienze dell'educazione
   Dipartimento di Scienze economiche "Marco Fanno"
   Dipartimento di Scienze farmaceutiche
   Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche
   Dipartimento di Scienze oncologiche e chirurgiche
   Dipartimento di Scienze statistiche
   Dipartimento di Scienze zootecniche
   Dipartimento di Sociologia
   Dipartimento di Storia
   Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica
   Dipartimento di Studi internazionali
   Dipartimento Territorio e Sistemi agroforestali
 Istituti:
  tutti gli  Istituti attualmente  attivi nell'Ateneo  attiveranno il
protocollo unico all'atto della loro trasformazione in Dipartimenti.
 Centri:
   Centro Clinico Assistenziale per la Procreazione Responsabile
   Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
   Centro di Calcolo di Ateneo (CCA)
   Centro di Cardiopatie Operabili
   Centro di Cinematografia Scientifica ed Audiovisivi
   Centro di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi"
   Centro di Ecologia Umana
   Centro di Matematica Applicata
   Centro di Pedagogia per l'Infanzia
   Centro di ricerca interdipartimentale Analisi dei Sistemi
   Centro  di ricerca  interdipartimentale  Biotecnologie  Innovative
(CRIBI)
   Centro di ricerca interdipartimentale  per l'impiego del  Laser in
Biologia e Medicina
   Centro di ricerca interdipartimentale studi Colore ed Arte
   Centro di ricerca per gli studi cosmologici
   Centro di   servizi  interdipartimentale   grandi  apparecchiature
scientifiche (CUGAS)
   Centro di servizi interdipartimentali "Antonio Vallisneri"
   Centro     di      servizi     interdipartimentali      Biblioteca
interdipartimentale di Psicologia
   Centro di servizi interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale
   Centro di servizi interdipartimentali Interchimico
   Centro di servizi interdipartimentali Musei Scientifici
   Centro di Sociologia Applicata
   Centro di Sonologia Computazionale
   Centro di Splenoepatologia "Gino Patrassi"
   Centro di studi e di Formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli
   Centro di studi Europei
   Centro di  studio  C.N.R.  per la  Biologia  e  la  Fisiopatologia
Muscolare
   Centro di studio di Farmacologia Oculare
   Centro di studio per la Profilassi ed il  Trattamento del Distacco
Regma
   Centro Geotecnico Veneto "Guido Ferro"
   Centro interdipartimentale di ricerca "Dino Tonini"
   Centro interdipartimentale  di  ricerca di  Chimica  Bioinorganica
Applicata
   Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia
   Centro interdipartimentale di Ricerche Musicali
   Centro interdipartimentale di Servizi di Agripolis
   Centro interdipartimentale di Servizi di Palazzo Maldura
   Centro  interdipartimentale  di  Studi  e  Attivita'  Spaziali "G.
Colombo"
   Centro   interdipartimentale per  le  Ricerche sul Termalismo e la
Medicina termale
   Centro  interdipartimentale   per  lo  studio   dei Cheratinociti:
Applicazioni farmaceutiche e cliniche
   Centro      interdipartimentale,    interfacolta'       per     la
Formazione  Universitaria  alle  professioni educative e alla ricerca
didattica
   Centro interdisciplinare di Bioingegneria
   Centro Internazionale per le Applicazioni del Freddo
   Centro Linguistico di Ateneo
   Centro per la dialettologia italiana "Oronzo Parlangeli"
   Centro per la fisiologia e la biochimica delle  emocianine e altre
metallo proteine
   Centro per la storia dell'Universita' di Padova
   Centro per la Storia della Tradizione Aristotelica nel Veneto
   Centro per lo studio del Metabolismo Cerebrale
   Centro per lo studio e la cura della Leucemia e Malattie Affini
   Centro per lo studio ed il trattamento della Retinopatia Diabetica
e delle vascuolopatie oculari
   Centro per lo studio Radiologico della Mammella
   Centro per Ricerche di Filosofia Medioevale "Carlo Giacon"
   Centro studi "Levi Cases"
   Centro studi di Allergia e Immunologia Oculari
   Centro studi di Chimica Nucleare
   Centro studi di Ecologia Montana
   Centro studi Economico-Giuridici sulle Societa' Commerciali
   Centro Universitario di Igiene, Sicurezza e Medicina Ambientale
   Centro Ustioni della C.E.C.A.
 Biblioteche:
   Biblioteca centrale della Facolta' di Agraria
   Biblioteca centrale della Facolta' di Farmacia
   Biblioteca centrale della Facolta' di Ingegneria
   Biblioteca   centralizzata   della   Facolta'   di  Scienze  della
formazione
   Biblioteca comune della Facolta' giuridica
   Biblioteca  del  centro   servizi  interdipartimentali  di Palazzo
Maldura
   Biblioteca della Facolta' di Scienze statistiche
   Biblioteca generale della  Facolta' di  Scienze politiche  "Ettore
Anchieri"
   Biblioteca medica "V. Pinali"
   e quante altre nuove strutture    verrano  istituite  mediante  la
nuova dipartimentazione o per modifica dello statuto.